I presupposti per istituire la "zona rossa» in Basilicata, a partire dal primo marzo scorso, esistevano ed è, peraltro, impossibile «differenziare una zona al suo interno": sono due delle motivazioni che hanno portato il Tar per la Basilicata a respingere un ricorso contro l’ordinanza emessa dal Ministro della Salute il 27 febbraio. Il ricorso voleva ottenere anche l’annullamento
dell’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, che aveva deciso la didattica a distanza per elementari e prima
media dal primo al 5 marzo: tale parte del ricorso è stata dichiarata improcedibile dal Tar.
Nel ricorso - presentato da alcuni avvocati - si faceva riferimento all’inosservanza, nell’ordinanza ministeriale, del «principio di proporzionalità». In particolare, era stato sottolineato il fatto che «gran parte" del territorio lucano era «sprovvisto dei requisiti per soggiacere all’istituzione della zona rossa». I giudici del Tribunale amministrativo regionale, invece, hanno dichiarato infondato il ricorso, dichiarando «non contestabile» che esistessero i presupposti per la zona rossa che, oltretutto, non può essere «differenziata» al suo interno.