In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari da parte del giudice sportivo:
SOCIETA' AMMENDA
€ 3000 al FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'avere fatto esplodere sei petardi nel corso del primo tempo ed uno nel secondo tempo; da parte dei sostenitori presenti in curva Sud, nell'avere fatto esplodere due petardi nel corso del primo tempo; per un totale di nove petardi di media potenza tutti fatti esplodere nei settori meglio sopra descritti e senza arrecare danni; nell’aver acceso una quantità rilevantissima (numero 83) di bengala nel proprio settore
2- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'avere, al 26°ed al 36°minuto, lanciato bottigliette d'acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra avversaria nel recinto di gioco senza provocare conseguenze pregiudizievoli; B) per avere i suoi sostenitori presenti in curva Nord, al 10°minuto del secondo tempo e per un tempo pari a circa due minuti, esposto uno striscione non autorizzato di circa 15 m di lunghezza per 1 m di altezza con una scritta recante una frase oltraggiosa nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.)
€ 1000 FIDELIS ANDRIA
per avere i suoi raccattapalle, durante il secondo tempo di gioco per 4 volte, ritardato la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si trovava in svantaggio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
€ 1000 TARANTO
per avere suoi tesserati e, comunque, persone riconducibili alla Società, al termine della gara, danneggiato il vetro di una finestra dello spogliatoio destinato alla Società medesima, vetro che, precedentemente, prima della gara, risultava integro, come da documentazione fotografica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto)
DIRIGENTI ESPULSI
MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 MARZO 2022
per avere, al 48°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo il fischio finale del primo tempo di gioco, correva verso l’arbitro e con tono aggressivo e minaccioso gli rivolgeva una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.
DIRIGENTI NON ESPULSI
LOGIUDICE PASQUALE (FIDELIS ANDRIA)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 MARZO 2022
in quanto, al termine della gara, faceva ingresso sul terreno di giuoco dalla tribuna centrale e successivamente raggiungeva il tunnel che conduce agli spogliatoi, mentre era inibito fino al 01.03.2022, come da decisione di cui al C.U. n. 205 del 14.02.2022. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SANTARPIA ANTONIO (TARANTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)