BRINDISI - L’autovelox sulla superstrada Brindisi-Lecce, all’altezza di Trepuzzi, non è omologato né tarato, pertanto la multa è annullata. È quanto emerso dopo il ricorso di un automobilista brindisino al giudice di Pace di Lecce. Lo scorso 12 settembre, il Giudice di Pace di Lecce - Anna Maria Cosi Nicoletta Erroi - ha accolto il ricorso proposto da un’automobilista brindisino avverso il verbale di violazione dell’art. 142, comma 9, del Codice della Strada. Secondo la contestazione il 2 Luglio 2022, sulla SS13 Brindisi-Lecce in direzione di Lecce, all’altezza del Comune di Trepuzzi, con la propria autovettura «circolava alla velocità di Km/h 160,55 eccedendo così di 50,55 km/h i limiti di velocità fissati in km/h 110».
Quale sanzione accessoria oltre a quella pecuniaria di 543 euro veniva comminata la decurtazione di 6 punti dalla patente e la conseguente sospensione della stessa per mesi da uno a tre. L’automobilista, ritenendo di non aver commesso l’infrazione contestatagli, si è rivolto all’avvocato Giorgio Ingrosso del Foro di Brindisi il quale, valutata l’inattendibilità della rilevazione elettronica della velocità effettuata dalla Polizia Municipale del Comune di Trepuzzi a mezzo di strumentazione elettronica denominata Kria T-Express nonché della documentazione fotografica prodotta, ha proposto un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 204-bis del D.LGS n. 285/1992. Si è costituito in giudizio il Comune di Trepuzzi chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’automobilista e la conferma della piena legittimità dell’operato della Polizia stradale.
La pronuncia è arrivata dopo circa un anno: il Giudice di Pace di Lecce - Anna Maria Cosi - in totale accoglimento delle argomentazioni svolte dall’avvocato Ingrosso sulla illegittimità del rilevamento elettronico per difetto di omologazione e taratura del dispositivo Kria T-Express, oltre che sulla inattendibilità del rilievo fotografico, ha rilevato che «l’accertamento da cui è scaturito il verbale impugnato nel presente giudizio non può ritenersi attendibile ai fini dell’accertamento della velocità atteso che lo strumento di rilevamento utilizzato Kria T-Express risulta privo di idonea documentazione che attesti la avvenuta omologazione e taratura dello strumento all’atto della sua installazione presso la Ss13 Brindisi-Lecce e nelle condizioni ambientali proprie di quel sito».
Ed ancora: «in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo». Da ultimo il Giudice - in accoglimento della ulteriore eccezione sollevata dall’avvocato Ingrosso - ha altresì statuito che «la violazione in questione si fonda sulla fotografia esaminata dagli agenti e prodotta in atti: la stessa è poco chiara in ordine agli elementi essenziali quali ad esempio la targa della autovettura, che è poco visibile e non perfettamente leggibile». Sulla scorta delle illustrate argomentazione, dunque, il Giudice di Pace di Lecce ha accolto il ricorso ed annullato il verbale di violazione al Codice della Strada notificato all’automobilista.