Giovedì 19 Febbraio 2026 | 19:16

Tribunale di Trani, dopo un anno annullata la nomina di Casiello alla presidenza: il Csm dovrà ricominciare da capo

Tribunale di Trani, dopo un anno annullata la nomina di Casiello alla presidenza: il Csm dovrà ricominciare da capo

Tribunale di Trani, dopo un anno annullata la nomina di Casiello alla presidenza: il Csm dovrà ricominciare da capo

 
Nico Aurora

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Nico Aurora

Tribunale di Trani, dopo un anno annullata la nomina di Casiello alla presidenza: il Csm dovrà ricominciare da capo

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del barese De Simone e, adesso, il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà ricominciare da capo e sbrogliare la matassa: ecco cosa è successo

Giovedì 19 Febbraio 2026, 16:44

16:46

Il Consiglio di Stato ha annullato la nomina del presidente del Tribunale di Trani e, adesso, il Csm dovrà ricominciare da capo e sbrogliare la matassa. La Settima sezione di Palazzo Spada ha accolto il ricorso in appello del magistrato Saverio Umberto De Simone, annullando la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 6 marzo 2024, con cui era stato nominato presidente del Tribunale di Trani Salvatore Casiello.

La Commissione del Csm si era divisa in modo paritetico tra i due principali aspiranti. Casiello al plenum poi prevalse su De Simone con 16 voti contro 15, con un’astensione. De Simone aveva impugnato la nomina presso il Tar Lazio sostenendo di avere un profilo più ampio rispetto a Casiello, evidenziando esperienze sia giudicanti che requirenti, incarichi in Corte d’Appello e ruoli organizzativi di rilievo, tra cui la presidenza di sezione al Tribunale di Bari e il coordinamento dell’Ufficio del giudice di pace. Ha inoltre denunciato errori nella valutazione del Csm, in particolare sull’anzianità di servizio e sulla ricostruzione dei fatti. Casiello, dal canto suo, aveva difeso la propria nomina puntando sulla maggiore solidità dell’esperienza direttiva, maturata come presidente del Tribunale di Campobasso per oltre quattro anni, ritenuta più rilevante rispetto a incarichi semidirettivi. Senza dimenticare il peso dell’anzianità di servizio. Il 12 marzo 2025 il Tar laziale respingeva il ricorso di De Simone, giudicando la valutazione del Csm logica e completa e ritenendo prevalente il profilo di Casiello, in virtù della sua esperienza direttiva considerata più significativa.

A distanza di un anno il Consiglio di Stato ribalta ora quella decisione, rilevando diverse criticità nella valutazione comparativa operata dal Csm ed individuando i vizi specifici che rendono illegittima la delibera impugnata. In primo luogo, le esperienze extragiudiziarie di De Simone - tra cui incarichi accademici, ruoli in commissioni parlamentari e progetti istituzionali - erano state adeguatamente documentate ma completamente ignorate nella valutazione.

Ulteriori vizi riguardano gli indicatori specifici: è stato riscontrato un errore nel calcolo dell’anzianità di servizio, sottostimata di oltre un anno, elemento rilevante ai fini comparativi. Inoltre, non sono state considerate alcune funzioni svolte, come quelle di Gip e Gup. Infine, il Consiglio di Stato ha contestato il criterio utilizzato per valorizzare le esperienze direttive rispetto a quelle semidirettive, sottolineando che non può esistere una prevalenza automatica. Il Csm avrebbe dovuto motivare in modo concreto e comparativo, basandosi su dati oggettivi e risultati, mentre si è limitato a valutazioni generiche e non adeguatamente argomentate.

La sentenza chiarisce i confini del nuovo giudizio che il Csm dovrà svolgere. L’organo di autogoverno della magistratura non è vincolato a scegliere De Simone: potrà anche confermare la nomina di Casiello. Ma dovrà farlo attraverso una istruttoria completa, che consideri tutti gli elementi finora trascurati, e con una motivazione che dimostri di avere effettivamente pesato, uno per uno, i profili in comparazione.

Il Consiglio di Stato è esplicito nel dire che non può essere il giudice amministrativo a colmare le lacune istruttorie dell’amministrazione: non è possibile affermare, ma neppure di contro escludere che, se il Csm avesse considerato compiutamente tutte le esperienze di De Simone, sarebbe giunto a una conclusione diversa: spetta al Csm scoprirlo. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate, «stante la complessità delle questioni trattate e la necessità per l’amministrazione di riesercitare il potere».

Dunque, l’organo di autogoverno della magistratura dovrà ora riesaminare le candidature, sanando i vizi istruttori e motivazionali che i giudici amministrativi hanno rilevato nella procedura concorsuale. Non è escluso che, al termine del nuovo procedimento, il Csm possa confermare la scelta originaria, ma solo a condizione di fornire una motivazione esaustiva e completa che oggi, secondo il Consiglio di Stato, manca.

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