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Concessioni demaniali per i lidi, il Tar Puglia boccia ancora le proroghe

 
isabella maselli

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isabella maselli

Concessioni demaniali per i lidi, Il Tar Puglia boccia ancora le proroghe

I giudici hanno respinto il ricorso dei gestori del Coco Beach nella frazione di Cozze

Giovedì 27 Febbraio 2025, 12:05

12:07

BARI - I Comuni sono legittimati a disapplicare la norma nazionale che consente di prorogare le concessioni demaniali marittime fino al 2027 perché viola la direttiva europea. È il principio che afferma il Tar Puglia nella sentenza che ha respinto il ricorso della società Chiarappa Investimenti che gestisce da quasi due decenni tra Cozze e Polignano il Coco Beach, tra i più noti villaggi balneari sulla costa a sud di Bari.

Una nuova decisione dei giudici amministrativi dà ancora una volta ragione ad un’amministrazione comunale sul diniego alla proroga delle concessioni. Si tratta della prima pronuncia di questo tipo relativa ad una struttura barese dopo la norma con la quale, a novembre scorso, il Governo ha esteso a settembre 2027 la possibilità di prorogare le concessioni. Una questione che riguarda tutte le città costiere e sulla quale le amministrazioni comunali sono al lavoro per mettere a punto i bandi. Il Comune di Bari, per esempio, conta di mettere a gara le prime 58 concessioni entro l’anno, anche se nei prossimi mesi su quei pezzi di costa contesi saranno chiamati a pronunciarsi i giudici del Tar alle prese già con decine di ricorsi.

Venendo alla sentenza che riguarda Polignano, la decisione del Tribunale amministrativo è netta nel cassare le proroghe in violazione della direttiva europea del 2006, meglio nota come Bolkestein. Il ricorso della società Chiarappa puntava inizialmente a vedersi riconosciuta la proroga al 2033 per la concessione dell’area del Coco Beach, sostenendo che «l’amministrazione comunale sarebbe stata vincolata all’applicazione della norma nazionale, ancorché in conflitto con quella europea». Secondo i giudici, che hanno dato ragione al Comune, assistito dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, «gli interventi normativi» che si sono succeduti «non rappresentano altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, in sé illegittime in quanto contrastanti con la direttiva europea e, dunque, disapplicabili».

Il motivo per il quale il ricorso della società è infondato è che «qualsiasi disciplina nazionale in materia di concessioni demaniali marittime - spiega il Tar - deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa europea», che impone agli Stati membri «l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi». «Da tutto ciò consegue - conclude il Tar - che le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente». Quindi «qualsiasi previsione di proroga ex lege è illegittima poiché, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici, si traduce in un regime equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato» dalla direttiva europea. Anzi, «va ricordato - evidenzia la sentenza - che l’obbligo di non applicare le norme nazionali contrastanti con quelle unionali opera non solo nei confronti dell’autorità giudiziaria, ma con riguardo a tutti gli organi dello Stato, ivi compresa la pubblica amministrazione».

Il Comune di Polignano, dunque, ha legittimamente negato l’ulteriore proroga automatica al 2027, mantenendo in vita la concessione solo per «garantire la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva». Cioè fino a quando sarà bandita la gara, subito dopo la messa a punto del Piano costiero comunale, che l’amministrazione guidata dal sindaco Vito Carrieri conta di approvare entro l’anno.

[isabella maselli]

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