Mercoledì 08 Ottobre 2025 | 15:51

Concordato con poche vie d'uscita: il patto viene meno solo in casi eccezionali

 
Agenzia Adnkronos

Reporter:

Agenzia Adnkronos

Concordato con poche vie d'uscita: il patto viene meno solo in casi eccezionali

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2025/2026 ha siglato un patto con poche possibilità di passi indietro. In caso di specifiche circostanze eccezionali, individuate dal MEF, si torna alle modalità ordinarie di calcolo dei redditi e delle imposte dovute

Mercoledì 08 Ottobre 2025, 13:50

(Adnkronos Salute) - Chiusa la stagione delle adesioni al concordato preventivo biennale 2025/2026, è tempo di soffermarsi sulla gestione dell’accordo siglato.

Tra i punti di maggior interesse per le partite IVA che hanno scelto di accettare il piano reddituale biennale proposto dall’Agenzia delle Entrate, vi sono sicuramente le cause di cessazione e decadenza, e le relative conseguenze.

In linea di massima, dal concordato non si torna indietro. Sono poche le casistiche che consentono ai titolari di partita IVA di ripristinare le modalità ordinarie di determinazione di redditi e imposte e, tra queste, vi sono le specifiche circostanze eccezionali che comportano un calo delle entrate effettive.

Nella valutazione degli effetti successivi all’adesione, è inoltre bene distinguere tra le cause di cessazione e di decadenza, che prevedono un diverso trattamento sul fronte delle imposte dovute.

La scelta di aderire al concordato preventivo biennale vincola il contribuente, per gli anni interessati, a versare le imposte sul reddito stabilito dall’accordo siglato. Superata la scadenza del 30 settembre, non è possibile più effettuare la revoca, ma solo in specifiche casistiche è prevista la cessazione automatica.

In particolare, il concordato cesserà di essere efficace se in uno dei due periodi d’imposta interessati si verificano situazioni che incidono sui presupposti in base ai quali è stato stipulato l’accordo.

Si tratta ad esempio nei casi di chiusura o modifica dell’attività, in caso di passaggio al regime forfettario, nell’ipotesi di operazioni di fusione, scissione o conferimento o modifiche alla compagine sociale (ad esclusione del subentro di due o più eredi, dopo il decesso del socio o dell’associato), ma anche in caso di dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite previsto per l’ISA di riferimento, maggiorato del 50 per cento.

Per l’edizione 2025/2026 del concordato, in relazione agli accordi siglati dopo il 13 giugno, la cessazione è stata prevista anche per le partite IVA che partecipano ad associazioni o società tra professionisti, se viene meno l’adesione da parte di queste. Stessa cosa, in relazione al concordato degli enti associativi, in caso di cessazione per i singoli associati.

C’è tuttavia una casistica specifica che è bene analizzare e che interessa le partite IVA che, nel corso del biennio, si troveranno a far fronte a cali di fatturato.

Gli articoli 19 e 30 del Dlgs n. 13/2024 prevedono che, in presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verifica il disallineamento

Il patto fiscale viene in sostanza meno se l’attività subisce un calo importante, ma esclusivamente in caso di specifici eventi individuati dal MEF.

Anche per il CPB 2025/2026 si considerano le circostanze individuate con il decreto ministeriale del 14 giugno 2024, cioè:

● eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del Dlgs n. 1/2018;

● altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

○ danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;

○ danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

○ l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;

○ la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività.

● liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

● cessione in affitto dell’unica azienda;

● sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

● sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

La cessazione fa quindi tornare il titolare di partita IVA alle regole ordinarie per il calcolo del reddito imponibile, e quindi per la determinazione delle imposte da versare.

Se la cessazione fa venir meno il patto siglato, così non è in caso di decadenza.

Il concordato viene meno non solo nei casi sopra individuati, ma anche se emergono irregolarità nella dichiarazione dei propri redditi o nel versamento delle imposte.

L’articolo 22 del decreto legislativo n. 13/2024 prevede infatti che in caso di violazioni di particolare entità, il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ma anche il venir meno di una delle condizioni d’accesso o il verificarsi di una causa di esclusione.

Per quel che riguarda l’omesso versamento delle imposte, in caso di ricezione di un avviso bonario sarà possibile salvaguardare l’accordo siglato versando le somme indicate entro il termine di 60 giorni.

In aggiunta, il ravvedimento operoso consentirà di non decadere dal concordato preventivo biennale nei casi di omesso versamento delle imposte dei redditi e dell’Irap, delle violazioni in tema di reati tributari, della comunicazione inesatta dei dati a fini Isa, nonché delle ipotesi di omessa dichiarazione d’imposta.

La decadenza dal concordato comporterà l’annullamento dei benefici accordati, ma non cambierà il conto delle imposte dovute.

I decaduti saranno chiamati a versare l’importo più alto tra quello concordato e quello effettivamente dovuto.

Il calcolo ordinario di imposte e redditi si applicherà solo se il reddito effettivo è più alto rispetto a quello previsto dal patto con il Fisco. Una regola introdotta per evitare l’utilizzo di una delle ipotesi di decadenza come “via di fuga” post adesione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchio e contenuto di questo sito sono di interesse storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (decreto Soprintendenza archivistica e Bibliografica Puglia 18 settembre 2020)

Editrice del Mezzogiorno srl - Partita IVA n. 08600270725 (Privacy Policy - Cookie Policy - - Dichiarazione di accessibilità)