Il Tar Puglia-Sezione Prima di Lecce ha accolto l’istanza cautelare presentata da ArcelorMittal contro l’ordinanza sulle emissioni firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci il 27 febbraio scorso che imponeva ad ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria di individuare e risolvere entro 30 giorni le criticità delle emissioni e, in difetto di adempimento, di procedere entro i successivi 30 giorni alla fermata degli impianti dell’area a caldo.
Il Tar ha quindi sospeso in via interinale l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 7 ottobre 2020, cui rinvia la prosecuzione della causa. I giudici amministrativi ritengono «che, ai fini del decidere, è necessario disporre l’acquisizione di ulteriore documentazione, ipotesi - allo stato - ritenuta sufficiente e con riserva, in caso contrario di disporre ulteriori e più articolati mezzi istruttori».
Il Tar, «sospesa e riservata - è detto nel provvedimento - ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Ministero dell’Ambiente di depositare» entro il termine di 90 giorni dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento una serie di atti, a partire da una «una relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata della documentazione di riferimento, da cui si evinca se il procedimento di revisione dell’Aia 2017 sia stato o meno concluso o quale sia lo stato del medesimo; se l’Aia di cui al DPCM 29/9/2017 risulti o meno supportata anche in via indiretta (ad esempio - si aggiunge - attraverso la documentata partecipazione al comitato degli esperti anche di specifiche professionalità nel campo della tutela della salute, come rappresentanti del I.S.S.) da una valutazione del danno sanitario e, in caso affermativo, con quale metodologia esso sia stato calcolato, anche in relazione al principio di precauzione».
TAR CHIEDE A MINISTERO AMBIENTE RELAZIONE SU EMISSIONI - Con l’ordinanza che ha sospeso fino alla camera di consiglio del 7 ottobre prossimo l’efficacia dell’ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, impugnata da ArcelorMittal, il Tar di Lecce ordina al Ministero dell’Ambiente di depositare, entro il termine di 90 giorni, «copia delle relazioni di esercizio degli anni 2019 e 2020», anche per «la sola parte relativa agli episodi di difettoso funzionamento degli impianti (in particolare sugli episodi presi in esame nel provvedimento impugnato)». Chiede anche di depositare una relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata della documentazione di riferimento, da cui si evinca se l’inconveniente occorso al sistema di depolverizzazione sul camino E-312 nell’agosto 2019 e dovuto probabilmente ad una carenza manutentiva sia stato o meno effettivamente risolto e se - al tempo di adozione dell’impugnato provvedimento e ad oggi - possa dunque ritenersi esclusa la probabilità di potenziale pericolo sanitario».
I giudici amministrativi intendono sapere «se l’attività produttiva del complesso industriale comporti o meno immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti diverse da quelle prese in esame negli allegati AIA del 29 settembre 2017 e quali siano dette sostanze e se possano o meno astrattamente ricollegarsi agli episodi da cui è scaturito l’impugnato provvedimento sindacale». Ed ancora, «se le sostanze di cui al punto precedente risultino o meno escluse dall’attività di rilevamento e monitoraggio in rete» e «se le prescrizioni indicate nella relazione del 20 marzo 2020 siano state adempiute dal gestore».
«Nei limiti della cognizione sommaria, deve ritenersi che il rispetto dei parametri di emissioni contenuti nell’AIA (e relativi allegati) non costituisca di per sé garanzia dell’assenza di danno sanitario». Lo scrive il Tar di Puglia nel provvedimento che ha sospeso fino alla camera di consiglio del 7 ottobre prossimo l’efficacia dell’ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, impugnata da ArcelorMittal.
I giudici intendono acquisire nuova documentazione per decidere nel merito, considerato anche «che l’Aia 2017 - evidenziano - prevede, oltre ad una serie di interventi di modifica sull'impiantistica finalizzati al contenimento del danno ambientale (da realizzarsi a cura del nuovo gestore nei tempi e nei modi ivi stabiliti) e ad un sistema di monitoraggio costante secondo un sistema di rilevamento in rete delle emissioni, anche il deposito da parte del gestore - entro il 30 aprile di ogni anno - di una relazione annuale di esercizio».Il Tar spiega che, su istanza del Comune di Taranto, il Ministero dell’Ambiente il 27 luglio 2019 ha «avviato il procedimento di revisione e modifica dell’Aia, proprio in ragione della esigenza di adeguamento delle misure precauzionali al fine di contenere non solo il danno ambientale, ma anche quello più specificamente sanitario a tutela della popolazione residente sul territorio». Tale determina di avvio del procedimento di revisione dell’Aia è stata impugnata al Tar da Arcelor-Mittal, «che tuttavia - puntualizzano i giudici amministrativi - anche in relazione alla natura dell’atto impugnato non ha avanzato istanza cautelare. Appare in proposito opportuno conoscere l’eventuale esito e comunque lo stato del relativo procedimento (per la cui conclusione risulta previsto il termine massimo del 30 giugno 2020».
Il Tar osserva inoltre che «appare certamente opportuno nelle more della decisione cautelare preservare la situazione in essere, in relazione all’esigenza di salvaguardare - da un lato - la sicurezza degli impianti dello stabilimento ex Ilva e - dall’altro - il livello occupazionale che risulta necessariamente correlato alla piena funzionalità degli impianti produttivi».
ORDINANZA TAR ANCHE SU RICORSO ILVA IN AS - Il Tar Puglia-Sezione di Lecce ha emesso un secondo provvedimento analogo a quello sul ricorso presentato da ArcelorMittal anche in relazione al ricorso presentato da Ilva in amministrazione straordinaria sempre sull'ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. In entrambi i casi i giudici amministrativi rinviano la decisione nel merito all’udienza del 7 ottobre prossimo, con la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza del primo cittadino, e dispongono l’acquisizione di nuovi atti.
Nei due provvedimenti del Tar si rileva che l’ordinanza del sindaco risulta adottata «in dichiarata attuazione del principio di precauzione di derivazione eurounitaria» considerato che le note dell’Istituto superiore della sanità (ISS)e dell’Asl di Taranto dell’8 aprile 2019, sulla base delle precedenti relazioni sulla valutazione del danno sanitario redatte da Arpa Puglia, da Ares e dalla stessa Asl, «evidenziano un incremento del tasso di morbilità sul territorio, con elevatissima frequenza percentuale di patologie oncologiche sempre più diffuse anche in soggetti in età pediatrica».
SINDACO: ORDINANZE STORICHE - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, commentando le determinazioni del Tar sui ricorsi di Arcelor Mittal e Ilva in As contro la sua ordinanza in materia di emissioni, parla in una nota di «ordinanze storiche». «Sono molto soddisfatto e grato dice - a nome di centinaia di migliaia di cittadini dell’area ionica. L’impianto dovrebbe continuare la sua produzione, nell’attesa della prossima decisione, ma ci si può attendere che ciò avverrà con una rinnovata attenzione ai profili sanitari da parte del gestore e delle Autorità competenti. Il quadro appare decisamente mutato». Secondo il primo cittadino, «per Taranto e per i suoi cittadini si tratta di una pronuncia importantissima, e soprattutto di una conferma che il sindaco si è mosso nella giusta direzione, e cioè quella di tutelare i suoi cittadini dai pericoli sanitari connessi all’attività industriale dell’area. Per questo territorio non possono accettarsi altre eccezioni, non si tratta più di ricercare equilibri teorici con la grande industria». Come per «il coronavirus e l’intero Paese - conclude il sindaco - la salute dei tarantini è il primo essenziale valore da tutelare, il Pil si aggiusta, la vita no. Siamo pronti a contrastare in ogni sede chiunque non aderisca perfettamente a questo principio. È un round iniziale, continuiamo a lavorare a tutto campo su questo».