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Barresi «sfrattato» dai giudici: nomina, al S. Carlo di Potenza, illegittima

 
Giovanni Rivelli

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Giovanni Rivelli

Barresi «sfrattato» dai giudici: nomina, al S. Carlo di Potenza, illegittima

foto Tony Vece

Accolto il ricorso di Spera. Nomina illegittima perché immotivata

Giovedì 06 Agosto 2020, 17:39

POTENZA - Via Massimo Barresi dalla direzione generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo. La sua nomina, fatta il 28 dicembre 2018, era illegittima. I giudici del Tar di Potenza chiamati a esaminare il caso (Fabio Donadono presidente del collegio, Paolo Mariano estensore e Lorenzo Ieva referendario) non hanno avuto nemmeno bisogno di addentrarsi a esaminare la questione della nomina avvenuta «a tempo scaduto», ossia quando la giunta era in regime di «prorogatio» essendo passati i 5 anni dall’elezione e in attesa del rinnovo, e si sono fermati alla sola mancanza di motivazione nella scelta: per riassumere all’estremo, la giunta ha utilizzato il requisito di accesso alla terna come motivazione della scelta fatta all’interno della stessa, qualcosa evidentemente di illogico in una procedura che, per legge, ha un ambito di discrezionalità limitato da evidenze oggettive. Un «regime motivazionale rafforzato che - hanno spiegato i giudici - costituisce il consapevole portato di un’opzione normativa finalizzata al precipuo scopo di contenere, entro margini accettabili, l’ampiezza della discrezionalità del potere di nomina e di orientarla maggiormente verso oggettivi e documentati apprezzamenti di natura tecnica» evidenziando come «la riscontrata carenza motivazionale vizia in radice la nomina impugnata».

È importante, a questo punto, fare un passo indietro nella procedura di nomina: tra quanti presentano domanda per l’incarico, una commissione tecnica verifica il possesso dei requisiti e formula una «rosa» di tre nomi tra i quali la Giunta può scegliere per le nomine. Nel caso in questione la giunta Pittella-Franconi, nell’ultimo giorno di gestione ordinaria, il 16 novembre 2018, e a seguito di un regolare bando, aveva nominato Dg Angelo Cordone che, però, aveva poi rinunciato per un altro analogo incarico in Lombardia. Cordone era risultato il primo classificato, con valutazione «Notevole», nella terna valutata dalla commissione tecnica, al secondo posto della quale si trovava colui che ha poi ricorso al Tar, ossia Giuseppe Spera (valutazione «Buona» grazie a due lauree, master, docenze universitarie e plurime esperienze dirigenziali) mentre al terzo c’era Barresi, con l’indicazione di «esperienza maturata in aziende ospedaliere con competenze prevalentemente amministrative nel controllo di gestione».

Quando, andato via Cordone, la giunta si trovò a fare la nuova nomina, secondo quanto ora ricostruito in sentenza, la motivò «unicamente attraverso il rinvio, per relationem, al giudizio espresso dalla competente commissione tecnica, incaricata di definire la terna dei candidati idonei a ricoprire la carica di Direttore generale dell’Aor. In specie, tale giudizio, relativamente al dott. Barresi, è stato così formulato: “esperienza maturata in aziende ospedaliere con competenze prevalentemente amministrative nel controllo delle gestione”». Ma, spiegano i giudici «tali riferimenti non sono sufficienti ad assolvere all’onere motivazionale prescritto»; in pratica «il richiamato giudizio se è in grado di attestare l’esistenza, in capo al dott. Barresi, delle necessarie competenze tecnico-specialistiche, è inidoneo ad indicare le ragioni di preferenza di detto candidato rispetto agli altri, egualmente inclusi nella terna e, dunque, in possesso di un’equivalente idoneità professionale a ricoprire l’incarico apicale in questione. Vieppiù se si considera che, non configurando la terna una graduatoria, è essenziale che il segmento procedimentale che concretizza la nomina sia connotato da un quid pluris motivazionale rispetto alla mera replica del giudizio idoneativo espresso dalla commissione tecnica».

Ma c’è un dato ulteriore nella sentenza. Nel non pronunciarsi sugli ulteriori motivi relativi alle motivazioni, il Tar motiva la scelta anche col dover preservare «nella prospettiva dell’eventuale riesercizio del potere di nomina, l’integrità dello spatium deliberandi riservato all’Amministrazione». Che dovrà decidere ora che fare.

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