Sabato 06 Settembre 2025 | 11:25

La Cassazione: «Seccia va archiviato per prescrizione senza commenti sulla colpevolezza»

 
sede tribunale di Lecce

La sede del tribunale di Lecce

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale: rimandate al gip di Lecce le carte sul magistrato coinvolto nell'inchiesta sulla Giustizia truccata

Venerdì 06 Giugno 2025, 09:13

La Corte costituzionale ha stabilito che il diritto di rinunciare alla prescrizione spetta solo all’imputato, e non al «semplice» indagato. Tuttavia nel caso del magistrato Domenico Seccia, finito tra gli indagati di Lecce in un filone dell’inchiesta sulla cosiddetta «giustizia truccata», il decreto di archiviazione pronunciato dal gip di Lecce è «abnorme» perché contiene nei fatti un’affermazione sulla sua colpevolezza. E’ per questo che la Cassazione lo ha annullato con rinvio, chiedendo al gip una nuova valutazione.

A settembre 2021 il gip di Lecce aveva infatti archiviato per prescrizione, su richiesta della Procura, l’accusa di corruzione in atti giudiziari a carico di Seccia nata dalle dichiarazioni dell’imprenditore coratino Flavio D’Introno e relativa alla gestione di alcuni procedimenti tributari. La pm Roberta Licci riteneva quella corruzione «certamente consumata», ma troppo risalente per essere mandata a processo. Seccia, venuto a conoscenza dell’archiviazione soltanto nell’ambito di un procedimento parallelo (la denuncia per calunnia nei confronti di D’Introno e dell’ex pm Antonio Savasta, per la quale pure la pm Licci aveva chiesto l’archiviazione e che ora è stata trasferita a Perugia), si è opposto presentando reclamo e dichiarando di voler rinunciare alla prescrizione.

La questione è dunque approdata alla Corte costituzionale perché, secondo il Tribunale di Lecce (giudice Bianca Maria Todaro) il codice prevede l’obbligo di avvisare l’indagato in caso di richiesta di archiviazione per tenuità del reato ma non quando i reati sono prescritti. Dopo che la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità, il giudice salentino ha riqualificato il reclamo di Seccia come ricorso per Cassazione trasmettendolo a Roma.

A marzo la Cassazione accolto il reclamo nonostante la richiesta di rigetto della Procura generale. «L’abnormità – è detto nella sentenza (Sesta sezione, relatore Gallucci)– è ravvisabile in ragione della carenza di potere in concreto del giudice di disporre l’archiviazione richiesta per prescrizione con una motivazione che riguardi invece la sussistenza del reato medesimo e si sostanzi nella affermazione della responsabilità penale dell’indagato». In questo modo, secondo la Cassazione, il Tribunale «vulnera in modo irreversibile il diritto dell’indagato a non essere indicato come “colpevole” di un fatto costituente reato quando il pubblico ministero ritiene di non poter procedere» per prescrizione. Il risultato è che un nuovo gip di Lecce dovrà pronunciarsi nel senso tracciato dalla Consulta, secondo cui in questi casi i giudici devono «limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari a verificare l’avvenuto decorso del termine di prescrizione».[m.s.]

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