Mercoledì 22 Ottobre 2025 | 11:56

Tap, a Lecce tutti assolti per la costruzione del gasdotto. «Ma l’espianto degli ulivi non era autorizzato»

Tap, a Lecce tutti assolti per la costruzione del gasdotto. «Ma l’espianto degli ulivi non era autorizzato»

 
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Tap, a Lecce tutti assolti per la costruzione del gasdotto. «Ma l’espianto degli ulivi non era autorizzato»

Nessun reato nei lavori, esclusa la responsabilità della multinazionale che gestisce il trasporto del gas dall'Azerbaijan. La Procura aveva chiesto la condanna di 8 manager

Lunedì 12 Maggio 2025, 16:25

17:51

LECCE - Tutti assolti nel processo davanti al Tribunale di Lecce per i presunti danni ambientali nella realizzazione del gasdotto Tap che trasporta metano dall’Azerbaijan all’Italia approdando sulle coste del Salento. Lo ha deciso il giudice monocratico Chiara Panico, davanti a cui la Procura aveva chiesto otto condanne a fronte di 18 imputati (oltre alla società) accusati a vario titolo di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia e inquinamento ambientale. Tap era difesa dalla prof. Paola Severino e dall’avvocato Roberto Eustachio Sisto.

Le richieste di condanna riguardavano Michele Mario Elia, di Castellana Grotte, ex country manager di Tap Italia, Paolo Gabriele Lanza, di Atessa, project manager, Luigi Romano (Siracusa), Adriano Dreussi (Udine), Piero Straccini (Chieti), Luca Gentili (Viareggio) tutti dipendenti Saipem, l’imprenditore Yuri Picco e il tecnico Aniello Fortunato. Il giudice ha ritenuto l'insussistenza dei reati contestati, escludendo anche i risarcimenti chiesti dalle parti civili. A ognuno degli otto imputati per i quali era stata chiesta la condanna era stato anche chiesto di pagare una multa di 66.667 euro. Ad inizio udienza i Comuni di Melendugno e Vernole in virtù dell’accordo siglato con Tap (ottenendo ristori complessivi di oltre 8 milioni di euro), avevano ritirato la costituzione di parte civile.

Il giudice ha assolto gli imputati da sei degli otto capi di imputazione "perché il fatto non sussiste" (negli altri due casi "per non aver commesso il fatto" o "perché il fatto non costituisce reato"). In un caso (il capo 2, contestato a Elia, Lanza, Lucio Mello, Massimiliano Greco e Antonio Vallone) è stata dichiarata la prescrizione per l'espianto di ulivi avvenuto "in assenza della prescritta autorizzazione".

"Il positivo esito odierno del processo penale svoltosi davanti al Tribunale di Lecce - è detto in una nota di Tap - conferma la piena correttezza e trasparenza dell’operato di TAP e del suo management, che durante tutte le fasi del progetto ha agito nello scrupoloso rispetto di leggi e prescrizioni. Nella piena consapevolezza della fondatezza delle proprie ragioni, riconosciute dalla sentenza, Tap desidera ringraziare il collegio difensivo per il lavoro svolto e tutti i propri uomini e donne per il loro operato.
TAP si augura che l’esito del procedimento rappresenti una definitiva opportunità per voltare pagina rispetto al passato, lasciando il passo ad una consapevole e sostenibile convivenza del progetto con il territorio e le sue comunità, con riconoscimento del suo ruolo di partner in iniziative ambientali, sociali e culturali, che è anche alla base dagli accordi recentemente sottoscritti con i comuni di Melendugno e Vernole".

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