In particolare - secondo quanto fa sapere l’associa - zione Libera in una nota - nell’atto di archiviazione della procura perugina, in merito ad alcuni passaggi dell’articolo che i coniugi Genovese e Cannizzaro avevano ritenuto oggetto di querela perché affermazioni direttamente lesive della loro immagine ed onorabilità, nella sentenza si legge «che risponde ugualmente al vero che nel corso delle indagini svolte inizialmente dalla Genovese con riferimento all’omicidio Claps, il pm Genovese omise di disporre un’attività di perquisizione diretta presso l’abitazione del Restivo o sulla sua persona, fatto che, peraltro in sede di richiesta di archiviazione da parte del pm di Salerno, tale omissione fu considerata circostanza neutra». Inoltre sempre nelle motivazioni dell’atto si legge che «vi è un fondo di veridicità anche con riferimenti ai contatti tra il Cannizzaro ed alcuni esponenti malavitosi».
Ed è lo stesso autore a riconoscere che «tutto questo non è reato, tanto è vero che la posizione di Cannizzaro è stata archiviata nel 1999 dal pm Vincenzo Montemurro» e ad esprimere un suo successivo personale giudizio «restano per le perplessità su quali contatti e frequentazioni abbia il marito di un magistrato antimafia». In ragione di tutto questo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha ritenuto ininfluente il supplemento investigativo richiesto dai coniugi Genovese–Cannizzaro in quanto non possono incidere sul nocciolo della questione, concernete le modalità di esercizio di critica di don Marcello Cozzi nell’articolo oggetto di querela.
















