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Omicidio stradale Camilla Di Pumpo a Foggia: per il gup c’è stato concorso

 
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Omicidio stradale Camilla Di Pumpo a Foggia: per il gup c’è stato concorso

Francesco Cannone condannato a 5 anni e due mesi per la morte dell’avvocatessa nello scontro in via Matteotti

Sabato 13 Gennaio 2024, 11:33

FOGGIA - “La disamina degli atti divenuti utilizzabili a seguito dell'instaurazione del giudizio abbreviato non lascia dubbi di sorta circa la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti ascrittigli, e cioè quello di omicidio colposo stradale, sebbene attenuato, e quello di falso per induzione continuato, consumato in concorso con il padre Cannone Michele ed i suoi due amici”. Lo scrive il gup Sicuranza che a pochi giorni dalla sentenza per l’omicidio stradale dell’avvocatessa Camilla Di Pumpo, avvenuto il 26 gennaio del 2022, con la conseguente condanna di Francesco Cannone a 5 anni e 2 mesi.

Il gup ha depositato le motivazioni della decisione assunta . Spiegazioni che allargano la motivazione della sentenza come scrive il giudice per le udienze preliminari: «La circostanza è attenuata perché l'evento si verificava anche in considerazione della violazione dell'art. 145 Codice della strada da parte della Di Pumpo che, approssimandosi all'intersezione stradale urbana con via Matteotti, non usava la massima prudenza transitando all'incrocio ad una velocità di 20 Km/h, quindi non assumendo in prossimità dell'intersezione stradale suddetta una velocità prossima all'arresto e non ottemperando all'obbligo di dare precedenza al veicolo proveniente da destra”.

Quanto alle responsabilità dell’indagato per il gup «deve indubitabilmente individuarsi nell'eccessiva velocità di marcia con cui procedeva il veicolo condotto dall'imputato al momento dell'impatto rimasta accertata a 88 km/h a fronte di un limite massimo di 50. Sebbene debba affermarsi che l'evento mortale sia attribuibile anche alla condotta di guida della conducente dell'utilitaria la quale, oltre a non rispettare l'obbligo primario di dare precedenza, non indossava la cintura di sicurezza (ciò che, in astratto, le avrebbe anche potuto salvare la vita), non per questo può elidersi la penale responsabilità del Cannone, giacché la eventuale corresponsabilità della vittima può valere solo ai limitati fini del riconoscimento dell'attenuante”.

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