Mercoledì 22 Ottobre 2025 | 00:33

Intelligenza artificiale e attività legislativa, in ballo c’è la democrazia

Intelligenza artificiale e attività legislativa, in ballo c’è la democrazia

 
Margherita Zappatore

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Margherita Zappatore

Intelligenza artificiale e attività legislativa, in ballo c’è la democrazia

Non si tratta di uno scenario utopistico né di un’ipotesi peregrina. Già oggi l’impiego dell’IA nel processo di redazione delle norme è una via suffragata dalle assemblee legislative

Venerdì 25 Luglio 2025, 13:11

E se a scrivere le leggi non fossero i parlamentari ma l’intelligenza artificiale? Non si tratta di uno scenario utopistico né di un’ipotesi peregrina. Già oggi l’impiego dell’IA nel processo di redazione delle norme è una via suffragata dalle assemblee legislative su scala mondiale: il 10% dei Parlamenti ha adottato applicativi dotati di intelligenza artificiale, il 6% di essi lo usa nell’ambito del drafting legislativo, e il 45% sta considerando una loro assunzione nei prossimi due anni. Tra questi, anche la Camera dei deputati nostrana che si distingue, nel panorama internazionale, per aver presentato di recente tre prototipi basati sull’Intelligenza Artificiale generativa quali Norma, l’assistente virtuale per l’analisi della produzione legislativa; Mse, il sistema di scrittura assistita per emendamenti parlamentari; DepuChat, la chatbot per facilitare l’accesso dei cittadini alle attività dei deputati.

Che l’IA, ad oggi, sia in grado di scrivere testi, realizzare grafiche, foto e video è ormai sotto la luce del sole. È legittimo, tuttavia, domandarsi se i testi generati possano costituire leggi. Guardando agli esperimenti messi a punto oltreoceano, la risposta sembrerebbe in prima battuta positiva. Basti citare, solo a titolo di esempio, la norma proposta da Ramiro Rosario, scritta interamente da ChatGpt 3.5 e approvata all’unanimità dai consiglieri comunali di Porto Alegre a ottobre 2023. In prima battuta, si diceva. Perché, nonostante l’esperimento del consigliere Rosàrio abbia colto nel segno, non si può escludere che la stesura di una norma tramite IA possa dar vita a disfunzioni di diverso genere, dalla correttezza sintattica e grammaticale della norma prodotta fino al rispetto delle prescrizioni in materia di drafting.

Su tale aspetto, l’attenzione deve essere massima giacché il diritto «non tanto usa quanto è un linguaggio»: se una legge è ben scritta, più agile è la sua comprensione e, di consenguenza, la sua interpretazione e sua applicazione. La legge, infatti, non è solo un atto ordinante ma è anche «atto di comunicazione» verso i consociati, per orientarne il comportamento, e per raggiungere il suo scopo, diceva Bentham, deve essere chiara e concisa. Chiarezza e brevità sono, quindi, caratteristiche essenziali e indefettibili della norma. Merce rara per la normativa contemporanea, sempre più affetta (per colpa o per dolo del Legislatore) da vaghezza, polisemia, genericità e ambiguità.

Tutto questo, nonostante l’ottima regolamentazione in vigore che, se applicata rigorosamente, sarebbe già di per sé sufficiente a garantire una legislazione di alta qualità. I testi normativi e regolamentari in materia di tecnica legislativa e di qualità di normazione sono, infatti, molteplici e di per sé bastevoli a supportare il Legislatore nella stesura corretta dei testi legislativi. Di queste linee guida non può fare a meno qualsiasi sistema algoritmico di supporto alla scrittura degli atti normativi, per la loro utilità sia nella fase di controllo della correttezza formale delle proposte presentate, sia nell’effettivo miglioramento di qualità del prodotto normativo.

L’auspicio, però, è che tali piattaforme si limitino a supportare il Legislatore nella fase di scrittura degli atti normativi, senza sostituirsi allo stesso nell’intero processo legislativo. Una simile prospettiva, infatti, rischierebbe di alterare il «delicato equilibrio» fra democrazia rappresentativa e altre forme di esercizio della sovranità popolare tracciato dalla Costituzione.

La legge è un atto dalla natura profondamente politica sia perché orientato a delineare i comportamenti dei cittadini, sia perché è il frutto dell’attività legislativa di un corpo eletto che funge da rappresentante istituzionale dei cittadini. Se vero è che «la sovranità appartiene al popolo» nei limiti e nelle forme che sono prescritte nella Costituzione e cioè tramite il voto dei propri rappresentanti in Parlamento ai quali compete il potere legislativo, allora non possono sottacersi i dubbi che sorgono allorquando a produrre le norme e a determinarne il contenuto non siano gli eletti ma una macchina. In primis, perché rappresenterebbe una minaccia alla democrazia rappresentativa che si alimenta (o si dovrebbe alimentare) con la discussione durante i lavori parlamentari. In secundis, perché potrebbe falcidiare l’orientamento politico di ciascun gruppo parlamentare, minando i caratteri «identitari» e plurali garantiti in Parlamento.

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