Non pagano l’Imu gli immobili che di fatto risultano funzionali o meglio «strumentali» rispetto all’esercizio di attività di interesse sociale. In particolare, il comma 71 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 - Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ha confermato in una norma interpretativa l’esenzione Imu per tutti gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto, con riguardo alle attività svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società; trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.
In particolare, la norma in questione interpreta l’articolo 1, comma 759, lettera g, della legge n. 160/2019 che ha fatto seguito al previgente art.7, comma 1 del D.lgs.n°507/1993 in materia d’Ici che già prevedeva l’esenzione Ici per questa particolare categoria di immobili destinati ad attività di interesse sociale e collettivo. Per effetto di quanto disposto dall’art.1 comma 759 della Legge n. 160/2019 sono da considerare esenti dal pagamento dell’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali nonché i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del DPR n. 601/73,i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia reso esecutivo con la legge n. 810/1929; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del Dlgs n. 504/1992 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
Condizioni imprescindibili per ottenere l’esenzione dal tributo sono:
a) l’esclusività dell’attività sociale; b) l’utilizzo diretto dell’immobile al perseguimento del fine sociale e di interesse collettivo. La mancanza anche di una sole delle due condizioni preclude la possibilità di poter beneficiare dell’esenzione Imu trattandosi di una norma di esenzione dal pagamento di un tributo, per cui è necessariamente soggetta ad una interpretazione autentica e letterale.
Come fare ad ottenere l’esenzione IMU dal Comune? Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione. Secondo l’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione sulla questione (Cass. Ord. n. 8073/2019) l’esenzione Imu non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. Ciò in considerazione del fatto che il beneficio fiscale è direttamente subordinato alla coesistenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate) a cui deve aggiungersi un requisito soggettivo (diretto svolgimento delle attività sociali da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). I giudici di Palazzaccio (Cass. Ord. n. 8073/2019) hanno ricordato che l’orientamento consolidato è saldamente ancorato al concetto di «utilizzazione diretta del bene» da parte dell’ente possessore quale condizione necessaria affinchè possa spettare il diritto all’esenzione Imu, non ritenendo condivisibile l’applicazione dell’agevolazione nei casi di utilizzo indiretto dell’immobile. Principio giurisprudenziale ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 27761/2023.
Come già segnalato, l’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019 dispone l’esenzione dall’Imu per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste dalla norma confermate dalla giurisprudenza di Cassazione. Con riferimento alla norma sopra richiamata il comma 71 dell’art.1 della legge N°213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha specificato da ultimo che la previsione normativa di cui alla L.n°160/2019 va interpretata nel senso che gli immobili si intendono «posseduti» anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile in oggetto esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente; gli immobili si intendono «utilizzati» quando risultano evidentemente «strumentali» rispetto alle attività di interesse collettivo e sociali sopra richiamate. La legge di Bilancio 2024 ha ribadito e nella circostanza ulteriormente rafforzato la possibilità di esenzione Imu per tutti gli immobili destinati allo svolgimento di attività sociali e di interesse collettivo.