ROMA - Nessuna illegittimità nei provvedimenti con i quali sono state approvate alcune varianti in corso d’opera per la realizzazione e l’esercizio del gasdotto d’importazione di gas naturale dalle regione del Mar Caspio in Europa ad opera della Trans Adriatic Pipeline (TAP). L’ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti dal Comune di Melendugno (Lecce).
Con il primo ricorso si faceva riferimento ad adeguamenti tecnici proposti da TAP consistenti in: «aumento della lunghezza (da 80 m a 96 m) e del diametro (da 48» a 56") del tubo di protezione in acciaio la cui installazione è prevista a tergo del posso di spinta a terra del microtunnel» (Ottimizzazione 1) e «utilizzo di un sistema alternativo di prelievo dell’acqua di mare per eseguire il collaudo idraulico» (Ottimizzazione 2). Il Comune di Melendugno era insorto contro l’atto di approvazione del Mise, impugnando altresì anche la nota del Ministero dell’Ambiente e il parere della Commissione Tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale con i quali era stato valutato che gli adeguamenti tecnici proposti da TAP non necessitassero di essere sottoposti a una verifica di assoggettabilità a VIA.
Con il secondo ricorso, il Comune di Melendugno impugnava il provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la variante in corso d’opera relativa alla "installazione della condotta tra kp 0+460 e kp 0+900 mediante tecnologia trenchless con tubo di protezione in cemento». Anche in questo caso si contestava che la variante in questione fosse stata affrancata da una qualsivoglia valutazione ambientale; e il Tar ha ritenuto che la stessa «si sia basata su un vaglio tecnico completo e approfondito, scevro da aporie logiche e carenze motivazionali».
LEGITTIMO RIESAME DELL'AIA PER LA CENTRALE ENEL BRINDISI
Resta confermata la regolarità della procedura che ha portato al riesame del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio della Centrale termoelettrica di Enel Produzione ubicata nel Comune di Brindisi.
La decisione è contenuta in una sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto un ricorso proposto dal Comune di Brindisi per contestare, in uno con il Dm di autorizzazione, anche gli atti correlati, compreso il resoconto del Verbale della Conferenza di Servizi indetta per l’assunzione delle determinazioni in merito alla procedura di riesame, nonchè il Parere istruttorio conclusivo (PIC).
Con il ricorso l’amministrazione brindisina evidenziava che il Sindaco, nell’esercizio delle sue prerogative, avesse formulato una serie di proposte di prescrizioni da inserire nel provvedimento di AIA al fine di impedire pericolo o danno per la salute pubblica, senza il loro inserimento del Decreto; stessa cosa in seguito a un parere congiunto di Regione, Provincia e Comune stesso. Per il Tar, però, «la Conferenza di servizi ha dato ampiamente conto dell’acquisizione del documento congiunto predisposto dalla Regione, Provincia e Comune, prendendo puntualmente posizione su di esso e evidenziando che alcuni dei punti trattati esulavano dall’ambito di competenza proprio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale"; inoltre, alcuni di profili evidenziati dalle Amministrazioni «seppur condivisibili, non erano sostanziabili in specifiche prescrizioni, dal momento che richiedevano successivi approfondimenti tecnici da espletarsi anche a cura di altre amministrazioni». In sostanza, per i giudici «non vi sono dubbi pertanto che le posizioni assunte dalla Regione e dagli Enti Locali siano state adeguatamente valutate e riscontrate e riscontrate. Tant'è vero che, all’esito di tale vaglio, la Regione Puglia si esprimeva in senso adesivo rispetto alle considerazioni formulate dall’amministrazione procedente».
E alla fine, «dalla disamina della documentazione prodotta emerge come la Conferenza di servizi avesse invitato il Sindaco a riformulare le proposte di prescrizione in modo tale da poter essere inserite in vista dell’eventuale avvio di uno specifico riesame dell’AIA. Tuttavia, risulta circostanza incontestata il fatto che il Sindaco non abbia dato seguito all’impegno formalmente assunto in tal senso in seno alla riunione della conferenza».