Rientra in pieno nell’esercizio del diritto di cronaca il racconto del contenuto del provvedimento giudiziario con cui il Tribunale di Lecce aveva disposto l’archiviazione per prescrizione dell’ indagine su Domenico Seccia, sulla base di una richiesta della Procura che riteneva «certamente consumata» la corruzione addebitata al magistrato barlettano. È per questo che il Tribunale di Trani (giudice Roberta Picardi) ha rigettato la richiesta di risarcimento danni che Seccia aveva avanzato nei confronti della Edime, editore della «Gazzetta del Mezzogiorno», del giornalista Massimiliano Scagliarini e dell’allora direttore responsabile Oscar Iarussi.
Nel mirino era finito un articolo pubblicato il 25 aprile 2022 in cui, appunto, la «Gazzetta» dava conto sia dell’avvenuta archiviazione sia del reclamo presentato dalla difesa del magistrato, che si doleva della dichiarazione di prescrizione e chiedeva una assoluzione piena: la vicenda è poi approdata alla Consulta, che ha censurato i toni usati dalla Procura di Lecce ma ha confermato che nella fase delle indagini preliminari l’indagato non ha diritto di essere avvisato della richiesta di archiviazione.
Seccia sosteneva in sostanza che - essendo sbagliate le premesse in fatto su cui si basava l’accusa nei suoi confronti - il giornalista autore dell’articolo avrebbe dovuto evidenziare le presunte imprecisioni della Procura di Lecce. Il Tribunale di Trani, con una sentenza ragionata e approfondita, ha spiegato al magistrato barlettano che non funziona così: «La pretesa del Seccia di una manipolazione da parte del giornalista del contenuto della richiesta di archiviazione, riportata testualmente, per escludere passaggi che lo Scagliarini, sostituendosi al magistrato, avrebbe dovuto valutare come falsamente o inesattamente riportati dal Pm, non è fondata». Questo perché «al fine di garantire il diritto di cronaca giornalistica il requisito della “verità” della notizia, se mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento: dunque è sufficiente che l'articolo corrisponda al contenuto degli atti giudiziari, non potendosi pretendere la dimostrazione della fondatezza delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria e nella considerazione che il requisito della verità deve essere riferito agli sviluppi di indagine risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo e non a quanto successivamente accertato». Nel merito, ha scritto il giudice, «il requisito della verità è soddisfatto in quanto lo Scagliarini ha riportato la richiesta di archiviazione del Pm e i motivi di opposizione avanzati dal Seccia, fra i quali la negazione di essere stato estensore delle sentenze tributarie, salvo che per una di rigetto del ricorso, sfavorevole quindi al Seccia».
Il Tribunale di Bari aveva già archiviato due querele di Seccia sullo stesso argomento (per una terza il gip si pronuncerà a settembre). Il Tribunale di Trani ha condannato il magistrato barlettano al pagamento delle spese legali: 7.600 euro alla società editrice Edime (difesa dall’avvocato Antonello Tarantino) e 5.800 euro al terzo convenuto.