Sabato 06 Settembre 2025 | 12:46

Bari, firmata la nuova ordinanza sulla malamovida nell'Umbertino: ecco tutte le novità. Locali aperti fino alle 2 di notte

 
Redazione online

Reporter:

Redazione online

Bari, i residenti in guerra contro la movida dell'Umbertino

Saranno estese le aperture dei dehors, multe salate per i trasgressori

Mercoledì 04 Dicembre 2024, 18:09

20:14

BARI - Gli alimenti e le bevande da asporto non potranno essere venduti o consumati per strada da mezzanotte alle sette del mattino. Quanto ai dehors o tavoli esterni, dovranno fermarsi alle due di notte, a patto che i locali si impegnino a garantire la tranquillità anche attraverso l'assunzione di personale specializzato. Sono alcune delle misure contenute nella nuova ordinanza contro la movida selvaggia firmata dal sindaco di Bari, Vito Leccese, per mantenere l’ordine nel quartiere Umbertino.

Il provvedimento entra in vigore alla mezzanotte e un minuto di oggi e sarà valido fino al 15 gennaio 2025. La norma impone di tenere porte e finestre dei locali chiusi a partire da mezzanotte. C'è poi una clausola particolare per i cosiddetti truck-food, che potranno lavorare da mezzogiorno a mezzanotte.

La nuova ordinanza contiene alcune deroghe in vista delle festività natalizie, per questo non sarà applicata il 24 e 25 dicembre, e nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio 2025. Per chi non rispetta le regole sono previste multe da due a 12mila euro, oltre alla possibile sospensione dell’attività fino a venti giorni. Alla terza contestazione scatta la revoca dell’autorizzazione.

«Gli effetti della prima ordinanza hanno determinato una notevole riduzione dell’inquinamento acustico e restituito una percezione di maggiore sicurezza - commenta Leccese -. Tuttavia sono consapevole che giovani ed esercenti pubblici hanno giudicato penalizzante l’introduzione di regole di buon senso». Per questo dopo un «dialogo sereno e proficuo tra residenti e commercianti», il sindaco ha deciso di «estendere gli effetti dell’ordinanza per altri 40 giorni, introducendo alcune importanti novità finalizzate a tutelare i diritti dei residenti e degli stessi commercianti». L’obiettivo, conclude, non è «avversare ma solo responsabilizzare per il bene dell’intera comunità».

TUTTI I DETTAGLI

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza sindacale, che ordina:

dalle ore 00.01 del 05/12/2024 alle ore 24.00 del 15/01/2025, salvo proroga, i seguenti divieti per tutte le attività commerciali, artigiani alimentari per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e truck-food, nell’area urbana del cd. quartiere Umbertino, in particolare delimitata dalle seguenti strade: secondo corso Cavour, lungomare di Crollalanza (compreso il Molo San Nicola), via Goffredo di Crollalanza, corso Sonnino e via Cardassi così come individuate nell’allegata planimetria, compresi gli esercizi commerciali che insistono sulle stesse vie perimetrali;

1) divieto di vendita e somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche dalle ore 24.00 alle 07.00. Il divieto non si applica alle sole attività artigianali con riguardo esclusivamente alla vendita degli alimenti prodotti in loco (fermo restando l’obbligo di chiusura di cui al successivo punto 4);

 

2)        divieto di somministrazione e vendita per asporto di alimenti e bevande di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche, nei dehors e su tavoli e sedie, che insistono su suolo pubblico, qualunque sia il titolo per l’occupazione, nonché su aree relative a cortili interni su cui si affacciano abitazioni residenziali, dalle ore 24.00 fino alle ore 07.00. L’orario di somministrazione alla clientela seduta ai tavoli esterni può essere esteso fino alle ore 02.00 a condizione che:

  1. a)       l’esercizio sia dotato di personale che all’esterno provveda a controllare che il numero dei clienti non superi la capacità degli spazi concessi(v. punto 3) e provveda altresì ad invitare la clientela a contenere la rumorosità. E’ a carico dei titolari degli esercizi commerciali l’indicazione del personale addetto a tale attività di controllo a richiesta degli organi di vigilanza.
  2. b)       tutti i locali interessati dalla presente ordinanza, anche nel caso in cui gli esercizi si avvalgano del prolungamento sorvegliato dell’orario,dalle ore 24.00 dovranno avere porte e finestre chiuse per evitare di contribuire all’immissione di rumore nella pubblica via;

 

3)        nel caso in cui i gestori si avvalgano della possibilità di prolungamento sorvegliato dell’orario di cui al punto precedente, avranno l’obbligo di esporre all’esterno un cartello recante le seguenti informazioni:

  1. a)       superficie esterna oggetto di concessione di suolo pubblico;
  2. b)       numero di tavoli e sedie ricompresi negli spazi concessi;

 

4)        si dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali alimentari per asporto, pubblici esercizi alle ore 02.00 e fino alle ore 6.00 salvo che il locale sia dotato di certificato di insonorizzazione e valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

 

5)        fermo restando il divieto di cui al precedente punto 1, i truck-food insistenti nell’area di cui al presente provvedimento, in deroga alle rispettive concessioni potranno svolgere la loro attività dalle ore 12.00 alle ore 24.00;

 

6)        fermo restando quanto previsto dall’art. 14 bis della L. n. 125/2001, quanto alla vendita ed alla somministrazione per asporto di alcool, i divieti e gli obblighi di chiusura di cui al presente provvedimento non si applicano dalle ore 00.01 alle ore 07.00 del 24 dicembre 2024, dalle ore 00.01 alle ore 07.00 del 25 dicembre 2024 e dalle ore 00.01 alle ore 07.00 del 1° gennaio 2025;

 

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il puntuale rispetto della presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato:

  1. Chiunque vende e/o somministra alcoolici in violazione dei divieti della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, ai sensi del comma 2 dell’art 14 bis della legge 125/01;
  2. l’inosservanza degli altri obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell’art. 10 del TULPS:

  • in caso di violazione di una delle previsioni della presente ordinanza è disposta la sospensione fino a 3 giorni dell’attività;
  • in caso di seconda violazione è disposta la sospensione fino a 20 giorni dell’attività;
  • alla terza contestazione per una violazione delle previsioni della presente Ordinanza si procederà alla revoca del titolo autorizzatorio.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è ricorribile, in alternativa:

  • al TAR Puglia, sez. di Bari, entro i termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  • al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del 05/12/2024 alle ore 24.00 del 15/01/2025 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchio e contenuto di questo sito sono di interesse storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (decreto Soprintendenza archivistica e Bibliografica Puglia 18 settembre 2020)

Editrice del Mezzogiorno srl - Partita IVA n. 08600270725 (Privacy Policy - Cookie Policy - - Dichiarazione di accessibilità)