Giovedì 19 Febbraio 2026 | 00:22

Notifica pignoramento al debitore esecutato

 
Giuseppe Durante

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Giuseppe Durante

Fisco ed errori: così crolla la fiducia del contribuente

La Cassazione: atto nullo se solo presso terzi

Mercoledì 18 Febbraio 2026, 05:51

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°6 del 2026 è tornata a pronunciarsi sul tema della notifica del pignoramento esattoriale effettuato ex art.72 bis del Dpr n°602/1973 fornendo chiarimenti di rilievo sul rapporto tra la disciplina speciale della riscossione e i principi generali del pro- cesso esecutivo, confermando un principio già espresso in altre pronunce. In particolare, i giudici della Corte hanno precisato che il pignoramento presso ter- zi notificato dall’AdER ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 deve essere notificato necessariamente anche al debitore esecutato; infatti, la notifica dell’atto esecutivo da parte dell’AdeR procedente al solo terzo pignorato non determina una semplice nullità sanabile bensì l’inesistenza giuridica del pignoramento stesso, in quanto si tratta di un requisito costitutivo. Tale vizio inficia l’intera procedura esecutiva non sanabile, anche se il debitore viene successivamente a conoscenza dell’atto.

Il caso: La vicenda trae origine da un pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi degli artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto crediti van- tati dal contribuente nei confronti di un Comune. L’atto di pignoramento veniva, tuttavia, notificato al solo terzo pignorato, mentre la notifica al debitore esecutato interveniva soltanto quando la procedura espropriativa si era già conclusa con il blocco delle somme. Avverso l’atto di pignoramento, il contribuente proponeva opposizione davanti al Giudice dell’esecuzione contestando l’omessa e tardiva notifica del pignoramento nei suoi confronti. Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’opposizione e sospendeva l’esecuzione esattoriale ritenendo che la mancata notifica dell’atto esecutivo al debitore determinasse l’inesistenza giuridica del pignoramento.

Il successivo giudizio di merito, incardinato dal con- tribuente, si concludeva con la declara- toria di inammissibilità del ricorso da parte della Corte tributaria provinciale e con il rigetto dell’appello da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Avverso tale decisione, il debitore proponeva ricorso per cassazione arti- colato in due motivi: con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione del- la disciplina del pignoramento esattoria- le e dei principi processuali; con il se- condo motivo eccepiva la mancata no- tifica dell’atto di pignoramento presso terzi al debitore. Il principio espresso dalla Corte di Cas- sazione nell’Ordinanza n°6 del 2026 Chia- mata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ha accolto le censure sollevate dal contribuente- ricorrente, ri- tenendo che i giudici di merito avessero del tutto omesso l’esame della questione centrale, relativa alla mancata notifica del pignoramento puntualmente dedotta dal contribuente sin dal primo grado di giudizio, limitandosi invece a fondare la decisione sulla sola regolarità della no- tifica degli atti presupposti dell’esecu - zione. Per la Suprema Corte, tale omis- sione integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la notifica del pignoramento al debitore non costituisce un mero adempimento formale bensì un requisito essenziale per la stessa esisten- za giuridica dell’atto esecutivo. Il pigno- ramento, infatti, in qualunque forma si realizzi, si sostanzia in un’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi da atti dispositivi dei beni vincolati (art. 492 c.p.c.) e, nel pignoramento presso terzi tale ingiunzione deve essere portata a conoscenza non solo del terzo pignorato, ma anche del debitore esecutato median- te regolare notificazione.

La Corte di Cas- sazione richiamando un principio già consolidato nella propria giurisprudenza ha ribadito che la procedura semplificata di pignoramento presso terzi prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 non deroga all’obbligo di notificare l’atto al debitore esecutato quale soggetto prin- cipale interessato alla procedura di re- cupero coattivo. Tale adempimento resta, dunque, essenziale, poiché solo la notifica dell’atto consente al debitore di conoscere l’assoggettamento dei propri crediti al vincolo esecutivo e di esercitare il pro- prio diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. attraverso gli strumenti previsti dal nostro ordinamento. Di conseguenza, per i giudici di Pa- lazzaccio l’omissione della notifica al de- bitore non determina una mera nullità sanabile, neppure per effetto della sua eventuale costituzione nel processo ese- cutivo, ma si traduce nella giuridica ine- sistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c. che, costituisce elemento strutturale insostituibile dell’atto esecutivo. Sulla base di tali ar- gomentazioni, la Suprema Corte di Cas- sazione nell’Ordinanzan°6/2026 ha accol- to il secondo motivo di ricorso presentato dal ricorrente, annullando pertanto la sentenza dei giudici di appello che ave- vano disposto in senso contrario.

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Giuseppe Durante

Giustizia Tributaria

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Focus costante e aggiornato sulle principali questioni tributarie di interesse collettivo che presentano le maggiori criticità per i contribuenti sia persone fisiche che società, oltre a segnalare la Giurisprudenza di merito e di Cassazione più interessante sulle diverse problematiche tributarie.

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