Politica

Regione, la lite nel campo largo davanti al Tar: Pd e grillini contro Avs per l'esito delle elezioni

massimiliano scagliarini

I vendoliani hanno fatto ricorso per chiedere il ripescaggio, gli alleati si arrabbiano: «Tesi infondate, la legge non è incostituzionale»

I 54mila voti presi alle Regionali di novembre non sono stati sufficienti a superare la soglia di sbarramento del 4%, e dunque anche in questa legislatura i post-vendoliani resteranno fuori dal Consiglio. Ma il loro ricorso al Tar contro i risultati delle elezioni, sottoscritto anche dalla ex assessora Annagrazia Maraschio e da Nichi Vendola, rischia di far saltare - almeno nelle aule della giustizia amministrativa - la tenuta del campo largo: gli alleati di Pd e M5s si sono infatti costituiti contro Avs e ne contestano la posizione.

La questione tecnica è semplice, e ripropone una tesi che i giudici amministrativi hanno già respinto più volte nella scorsa legislatura: Avs chiede che la percentuale di lista venga calcolata non in rapporto ai «voti validi», come prevede la legge elettorale pugliese, bensì ai «voti di lista». Essendo i secondi (1.328.923) meno dei primi, che sono i voti totali al candidato presidente della coalizione, Avs salirebbe dal 3,78% a poco più del 4%. In alternativa i vendoliani chiedono che alla sua percentuale venga applicato un «fattore di correzione» calcolato sulla base di un oscuro criterio di «voto pesato» che comunque porterebbe la lista a superare il 4%.

Si tratta di tesi un po’ garibaldine ma che, se ipoteticamente accolte, porterebbero a togliere seggi agli alleati. E questo spiega perché nel ricorso, che verrà discusso il 6 maggio, si sono costituiti «ad opponendum» il Pd pugliese (avvocato Pierluigi Balducci), il gruppo regionale Pd (avvocato Domenico Mastrolia) e quello del M5s (avvocati Marco Lancieri, Mariano Alterio ed Enrico Guidone). Tutti sollevano più o meno la stessa obiezione, ovvero che sulla soglia di sbarramento ci sono già state sei sentenze (tre del Tar Puglia, tre del Consiglio di Stato) che hanno escluso pure dubbi di incostituzionalità sulle modalità di calcolo.

Il punto più delicato è politico, e segnala il malumore degli alleati per l’iniziativa avviata in sede giudiziaria. «Avs - è il ragionamento che ripetono più o meno uguale sia i Dem che i grillini puglia - non ci hanno portato nulla in termini di voti, eppure per effetto di un accordo nazionale ha ottenuto da Decaro un posto in giunta che è stato sottratto a noi». Come dire: avete già avuto abbastanza.

La scelta di calcolare la percentuale di sbarramento sui voti del candidato presidente e non su quelli di lista (come previsto da tutte le altre leggi elettorali regionali) venne fatta, nel 2015, come punto di equilibrio tra chi riteneva sufficiente lo sbarramento al 4% e chi chiedeva di alzarlo al 5%. Se rapportata a quella delle altre Regioni, infatti, in Puglia la soglia di sbarramento per entrare in Consiglio è sempre un po’ più alta del 4%. E questa scelta, come notano le difese degli altri partiti della coalizione, è già passata al vaglio sia del Tar che del Consiglio di Stato nel 2020: «Si può senz’altro affermare - scrissero i giudici di Palazzo Spada - che la norma di riferimento è del tutto perspicua nel far riferimento ai voti espressi in favore dei candidati alla carica di presidente», scelta «che tradisce una precisa opzione del legislatore». Il Tar di Bari ritenne pure che riferirsi ai «voti validi» (i voti al candidato presidente) «mette alla prova l’effettiva rappresentatività di una lista e, dunque, la sua capacità di attrarre consensi elettorali», che dunque nel caso di Avs si conferma scarsina.

Anche nella scorsa legislatura i ricorsi provarono a sostenere che riferirsi ai voti del candidato presidente sarebbe incostituzionale perché mortificherebbe i voti di quei 54mila coraggiosi. Il Tar di Bari escluse «che il sistema elettorale prescelto dal legislatore pugliese entri in rotta di collisione con il canone della ragionevolezza», mentre il Consiglio di Stato ritenne «manifestamente infondata» la questione di incostituzionalità, ricordando che - come affermato dalla Consulta - la soglia di sbarramento è irragionevole solo quando supera il 5%: «Atteso il ridotto scostamento di voti derivante dalla considerazione anche di quelli espressi soltanto in favore dei candidati presidente, non si registra alcun rilevante aumento della soglia tale da eccedere i limiti propri della discrezionalità che compete al legislatore». E dunque il destino di questo e di diversi altri ricorsi elettorali sembra già segnato.

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