Domenica 25 Gennaio 2026 | 14:40

«I fondi per gli ammalati per pagare mutui e stipendi»: stop della Consulta agli usi impropri del Fondo

«I fondi per gli ammalati per pagare mutui e stipendi»: stop della Consulta agli usi impropri del Fondo

 
Ettore Jorio

Reporter:

Ettore Jorio

«I fondi per gli ammalati per pagare mutui e stipendi». Stop della Consulta agli usi impropri del Fondo

Per la Corte Costituzionale si tratta di spese improprie. I soldi per le cure non possono essere destinati all’acquisizione di tecnologie, beni e persino alla telemedicina

Domenica 25 Gennaio 2026, 12:11

12:13

La Regione Puglia «paga» (si fa per dire) per tutti gli altri 19 Servizi sanitari regionali e per i due sistemi della salute delle province di Trento e Bolzano. Ciò nel senso che la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 98, comma 5, e 160, comma 2, della legge della Regione Puglia nr. 42/2024, nella parte in cui si prevedeva l’erogazione di contributi del Fondo sanitario regionale «per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie».

Con la sentenza n. 4 del 22 gennaio, la Corte costituzionale ha ribadito un principio importante: le risorse destinate alla spesa corrente sanitaria non possono essere utilizzate come se fossero fondi per investimenti. Il giudice estensore Angelo Buscema — che conosce bene la materia anche per essere stato Presidente della Corte dei Conti — ribadisce la distinzione tra le due voci di bilancio.

Il Fondo Sanitario Nazionale, e quindi le quote regionali, servono esclusivamente al finanziamento dei Lea, ossia dei livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti a tutti i cittadini in modo uniforme. Per questo motivo tali risorse non possono essere impiegate per l’acquisto di tecnologie, strutture o attrezzature sanitarie. Per tali obiettivi esiste invece un canale dedicato, previsto sin dalla legge finanziaria dell’11 marzo 1988, che introduceva un programma pluriennale di investimenti immobiliari e tecnologici per il settore sociosanitario.

Quel programma è stato più volte aggiornato: sul piano normativo con la legge 191/2009 e, sul piano finanziario, con la legge 160/2016 che ha portato gli stanziamenti a 30 miliardi di euro a partire dal 1° gennaio 2020, destinati a edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico.

La Consulta ricorda anche che il d.lgs. 118/2011 (art. 20, comma 1) obbliga le Regioni a garantire nei propri bilanci una netta separazione tra entrate e uscite destinate al servizio sanitario regionale. Questa separazione serve a rendere immediatamente verificabile la corrispondenza tra risorse assegnate e spese effettive per l’erogazione dei Lea.

Il decreto 118/2011, attuativo della legge delega 42/2009, prescrive infatti una struttura di bilancio che evidenzi in modo distinto: da una parte tra le Entrate, il «finanziamento sanitario ordinario corrente», dall’altra tra le Spese, la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA».

Questo assetto contabile, è pensato per «garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria» e rendere trasparente l’impiego delle risorse. Il principio è elementare ma spesso eluso: i fondi sanitari servono a finanziare i servizi sanitari. Se vengono usati per altro si rischiano opacità contabili e distrazioni indebite di risorse che devono garantire i Lea.

La questione è particolarmente rilevante per le Regioni in piano di rientro (la Puglia lo è) o addirittura commissariate, dove la disciplina costituzionale è ancora più stringente (art. 120, comma 2, Cost.).

Ne deriva che - come già stabilito nella sentenza n. 132 del 2021 - è costituzionalmente illegittimo coprire con i fondi destinati ai Lea spese riconducibili ad investimenti, incluse l’acquisizione di tecnologie sanitarie, l’acquisto di beni strumentali e persino la telemedicina.

Sempre in questa logica emerge in alcune regioni (la Calabria) l’illegittimità, per esempio, del finanziamento con fondi sanitari di retribuzioni universitarie all’interno delle AOU (peraltro sedicenti) o di altre aziende ospedaliere che si definiscano tali senza esserlo. Allo stesso modo non possono essere pagati con risorse correnti i ratei di mutui contratti con INAIL o Cassa Depositi e Prestiti.

La sentenza, insomma, offre un solido assist alla Corte dei conti, che ora potrà verificare come molte Regioni abbiano imputato impropriamente spese di investimento alla spesa corrente sanitaria.

La regola costituzionale è chiara: non si possono pagare mutui o stipendi universitari con i fondi destinati alla cura delle persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchio e contenuto di questo sito sono di interesse storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 (decreto Soprintendenza archivistica e Bibliografica Puglia 18 settembre 2020)

Editrice del Mezzogiorno srl - Partita IVA n. 08600270725 (Privacy Policy - Cookie Policy - - Dichiarazione di accessibilità)