ARNESANO - Non si possono installare mega antenne per la telefonia senza i necessari permessi edilizi. Non solo, occorre anche ottenere un’autorizzazione paesaggistica.
È quanto ha disposto il Tar di Lecce, che - con una sentenza - ha negato l’autorizzazione ad una società che intendeva installare un’antenna telefonica nel territorio di Arnesano.
Respinto, dunque, il ricorso contro il «no» del Comune.
Con provvedimento del 31 ottobre 2023 (sentenza numero 1212), la terza sezione del tribunale amministrativo di Lecce (presidente Enrico d’Arpe ed estensore Patrizia Moro) «ha rigettato l’istanza di un operatore di telefonia contro il diniego all’installazione da parte dell’ente comunale», sostiene l’avvocato Francesco G. Romano.
«Nello specifico - prosegue il legale -, il provvedimento era intervenuto una volta decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della Scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività e, quindi, secondo la società ricorrente, in un tempo successivo a quello necessario che aveva, pertanto, permesso di maturare sulla richiesta del privato il silenzio-assenso con cui avviare l’attività».
Il Tar Lecce, accogliendo le tesi del Comune difeso dall’avvocato Romano, ha affermato che «in caso di realizzazione di tralicci e di antenne di notevoli dimensioni, specie se accompagnate da rilevanti opere di trasformazioni del territorio, queste richiedano il rilascio del permesso di costruire».
Per il Tar «l’installazione di una antenna di una stazione radioelettrica di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case; e ciò, purché ci si trovi di fronte ad impianti di modeste dimensioni, mentre, a fronte di tralicci o antenne di notevolissime dimensioni, la realizzazione di simili manufatti, in relazione alla loro obiettiva consistenza, richiede un titolo edilizio e se del caso l’autorizzazione paesaggistica».
In pratica, se l’installazione di antenne di modeste dimensioni non costituisce trasformazione del territorio e non necessiti di titolo edilizio, la stessa cosa non è possibile per antenne di notevole dimensione, come nel caso in questione.
In questo caso, infatti, si tratta di un’opera di grandi dimensioni (altezza antenna totale di 42 metri), per ma anche per le ulteriori opere correlate in cemento armato (fondazione per palo con plinto di fondazione; opere in calcestruzzo per installazione apparati; cordoli in cemento armato per posizionamento recinzione in rete metallica) comporterebbero una notevole trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
La pronuncia - spiega il legalelega - riveste particolare interesse non solo perché impedisce la realizzazione di un’antenna d’evidente impatto ma soprattutto perché il Tar Lecce ha fissato un principio altamente significativo nel panorama della giurisprudenza nazionale affermando che non sia sufficiente la Scia per la realizzazione di antenne rilevanti per dimensioni e altezza soprattutto se unite ad altre opere edilizie. Oltre all’importante principio di diritto, ne derivano ulteriori conseguenze poiché anche le antenne di consistente dimensione già autorizzate e realizzate in forza di semplice Scia dovrebbero essere rimosse non disponendo dell’idoneo titolo legittimante».