Con ordinanza del 23 novembre, la III Sezione del TAR Lecce ha respinto la domanda cautelare proposta da un operatore di telefonia avverso il diniego all’installazione di una antenna di telefonia del Comune di Arnesano, difeso dall’avv. Francesco G. Romano.
In particolare, il provvedimento comunale era intervenuto decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della Scia e, dunque, secondo la società ricorrente, era decorso il termine entro il quale il Comune poteva intervenire, essendo maturato il silenzio-assenso sull’istanza del privato.
Il Tar Lecce, aderendo alle tesi del Comune di Arnesano, difeso dall’avv. Francesco G. Romano, ha affermato che l’intervento necessitasse del per messo di costruire e non della semplice Scia presentata dalla ricorrente, avendo l’antenna un evidente impatto, essendo l’opera di una altezza totale di 42 metri.
Così, secondo il Giudice Amministrativo “se, in linea astratta, le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, assimilate in toto alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, D. Lgs. n. 259 del 2003), non necessitano del permesso di costruire, essendo piuttosto sufficienti per la loro realizzazione e modifica, rispettivamente, l'autorizzazione unica o la S.C.I.A., entrambe disciplinate dagli articoli 87 e seguenti del Codice delle comunicazioni predetto e - sul piano concreto - laddove, come nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, alle stesse - di per sé particolarmente rilevanti per dimensioni e altezza - si affianchino altresì opere accessorie ad evidente impatto urbanistico ed edilizio, appare necessario il previo assenso edilizio, anche alla luce del disposto di cui all’art. 3 del D. Lgs. n.380/2001, che definisce, fra gli altri, quali interventi di nuova costruzione: gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; l'installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.
«La pronuncia - a detta del legale del Comune - riveste particolare interesse non solo perché impedisce la realizzazione di un’antenna d’evidente impatto – appunto di 42 metri; il Tar, oltre a ciò, ha fissato un principio significativo nel panorama della giurisprudenza nazionale affermando che la realizzazione di antenne rilevanti per dimensioni e altezza unite ad altre opere edilizie necessitano del permesso di costruire».