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Rifiuti, 92 comuni vincono battaglia su ecotassa contro la Regione

 
Piero Bacca

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Piero Bacca

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Il Consiglio di Stato mette la parola fine: gli enti dovranno pagare il minimo previsto. In ballo 10 milioni

Martedì 14 Gennaio 2020, 11:18

11:19

I Comuni della provincia di Lecce “vincono” la battaglia sull’ecotassa, ottenendo il diritto a versare il tributo speciale nella misura minima del 20 per cento, indipendentemente dalla percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
Lo ha stabilito in via definitiva il Consiglio di Stato con sentenza depositata ieri in accoglimento delle tesi di 92 Comuni della Provincia di Lecce, difesi dall’avvocato Luigi Quinto.

La vicenda risale al 2014 quando i comuni salentini si sono opposti per la prima volta alla decisione della Regione Puglia di fissare la misura dell’ecotassa a 25 euro per ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, il massimo previsto dalla legge nazionale, per tutti i Comuni che non avessero raggiunto elevate percentuali di differenziata, dando così avvio alla battaglia legale. I Comuni hanno contestato gli atti regionali per violazione della legge statale risalente al 1995, che ha istituito l’ecotassa e che riconosce, tra i principi fondamentali, una premialità, consistente nella riduzione dell’80% del tributo, per chi conferisce in discarica solo lo “scarto” e il “sovvallo” di un particolare trattamento. Premialità, tuttavia, sempre negata dalla Regione, che dapprima ha invocato la specificità della disciplina regionale, che prevede delle riduzioni solo per il raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata, e, successivamente, ha sostenuto una diversa interpretazione della norma statale del 1995.

La tesi dei Comuni era già stata condivisa dai Giudici del Tar di Lecce, che con un’ordinanza del 2015 avevano rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione sulla compatibilità della legge regionale pugliese con la disciplina statale. E la Corte Costituzionale, nell’aprile del 2017, aveva dato ragione ai Comuni, dichiarando incostituzionale la legge pugliese.
Nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale e del giudice di primo grado, la Regione Puglia, che nel frattempo aveva impugnato le decisioni del Tar dinanzi al Consiglio di Stato, non ha disposto i rimborsi delle maggiori somme versate dai Comuni ricorrenti per le annualità pregresse ed ha continuato ad applicare l’ecotassa maggiorata. Con la sentenza di ieri i Giudici di Palazzo Spada hanno però respinto le tesi della Regione.

Nel corso del giudizio l’avvocato Quinto, richiamando i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 85/2017, e sulla base delle nuove acquisizioni istruttorie disposte dal Giudice d’appello, ha dimostrato che i quantitativi conferiti in discarica nel periodo 2014/2019 sono così contenuti da meritare la premialità. «La sentenza del Consiglio di Stato - rileva - l’avvocato Quinto - pone fine ad una situazione di ingiustizia perpetrata dalla Regione ai danni dei Comuni salentini. Dietro la foglia di fico dell’obiettivo della raccolta differenziata, si è voluto imporre ai comuni un balzello non dovuto secondo la disciplina nazionale. E quel che lascia più sconcertati è il paradosso rappresentato dalla pretesa del pagamento dell’ecotassa in misura massima pur nella conclamata carenza della rete impiantistica regionale per il conferimento della frazione organica, che impediva il raggiungimento delle percentuali imposte.

D’altro canto - continua Quinto - non è vero quanto sostenuto dalla Regione innanzi al giudice d’appello che il riconoscimento della premialità a tutti i comuni disincentiverebbe il meccanismo virtuoso della raccolta differenziata. Il riconoscimento della premialità ai Comuni per il trattamento praticato presso gli impianti non può mai costituire un deterrente o un disincentivo alla raccolta differenziata per una ragione tanto semplice quanto banale. I Comuni pagano alla Regione l’ecotassa in base al quantitativo di rifiuti conferiti in discarica. Pertanto hanno tutto l’interesse ad incrementare la raccolta separata perché ciò consente di ridurre la quota che finisce in discarica. Maggiore è la differenziata, minore è la quota del rifiuto indifferenziato su cui viene prodotto lo scarto da smaltire in discarica. Quindi i Comuni hanno sempre interesse a ridurre la quota da conferire in discarica, anche se il tributo da oggi in poi sarà pari ad un quinto rispetto a quello richiesto dalla Regione».

Ma quali saranno le conseguenze in termini economici della decisione del Consiglio di Stato? Quinto spiega che ci sono due diversi momenti: quello precedente la sentenza e quello successivo. «Per il passato - evidenzia - della decisione potranno beneficiare i soli Comuni ricorrenti, poiché gli atti regionali impugnati sono a contenuto plurimo. Stabiliscono infatti una tariffa per ogni singolo ente. L’annullamento disposto dal Giudice non riguarda l’intero provvedimento, bensì le singole determinazioni tariffarie. Solo chi ha proposto ricorso ha diritto ad ottenere dalla Regione la differenza tra quanto versato e la minor somma di 5,16 euro. Tutto ciò salvo che l’Ente regionale, nell’ambito delle sue prerogative, non decida di estendere gli effetti della decisione a tutti i Comuni per evitare disparità. Si tratta di cifre enormi, che ad oggi superano i 10 milioni di euro, che dovranno essere restituite dalla Regione e che potranno contribuire a diminuire la pressione fiscale a carico dei cittadini. Per il futuro - aggiunge l’avvocato - la sentenza del Consiglio di Stato ha una portata ancor più dirompente. Il Giudice d’appello è infatti andato oltre la decisione del Tar, affermando che la premialità deve essere riconosciuta a tutti i Comuni che conferiscono in discarica lo scarto in uscita dagli impianti così detti “Tmb”, indipendentemente dalla efficacia del trattamento. Ciò perché la norma statale del 1995 non pone altre condizioni per l’abbattimento del tributo. Significa che, poiché tutti i Comuni Pugliesi conferiscono in impianti Tmb, tutti hanno diritto d’ora in avanti al pagamento dell’ecotassa in misura ridotta».

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