Il marito querela la sua ex per truffa; il nuovo compagno della donna querela l’ex della sua compagna per diffamazione. E si finisce in tribunale. Quello che non ha creato la separazione, hanno potuto farlo degli scontrini per l’acquisto di Testovis, ormone maschile che viene utilizzato soprattutto per i maschi di una certa età per curare alcune disfunzioni, ma per alcune malattie molto gravi viene prescritto anche alle donne. Scontrini che la ex consegna, tra tanti altri, per la contribuzione da parte del marito per le spese sopportate nel mantenere il loro figlio di dieci anni.
La coppia è di Brindisi. Entrambi sui quarant’anni, lui dipendente di un ente pubblico. Si sono separati già da un po’ di tempo per rifarsi una vita dato che non riuscivano più ad essere in sintonia. Lei ha un nuovo compagno che pratica molto sport, frequentatore assiduo di palestre. Il marito controlla gli scontrini e ne trova alcuni di Testovis. Ma che c’entra questo farmaco con il figlio che ha dieci anni? si chiede l’uomo. La spiegazione dopo avere chiesto pareri medici sull’uso di questo farmaco la trova nella passione per lo sport del compagno della sua ex. Secondo lui quel farmaco la moglie lo ha acquistato per il compagno ed ha cercato di farlo pagare a lui sostenendo che lo aveva dovuto acquistare per il figlio. A suo parere questa è una truffa bella e buona. E sporge denuncia-querela depositando l’atto all’ufficio competente della Procura di Brindisi. Nella denuncia-querela contro la sua ex moglie, specifica che quel farmaco era per il compagno della moglie «per aumentare le prestazioni atletiche».
Lo «sportivo» apprende dalla sua compagna quello che il marito ha scritto nella querela, si sente diffamato e, a sua volta, sporge querela. I due ex finiscono in tribunale. La donna per truffa, il marito per diffamazione. Per la donna viene dichiarato il non luogo a procedere per la particolare tenuità del fatto (alla fine si trattava solo di due scontrini contestati). Lui invece viene rinviato a giudizio su richiesta del procuratore aggiunto Nicolangelo Ghizzardi e a affronta il processo dinanzi alla giudice di pace Nicoletta Erroi. Che lo assolve perché il fatto non costituisce reato, richiesta avanzata dal difensore, avvocato Paolo Antonio D’Amico, mentre il pubblico ministero di udienza aveva chiesto la condanna ad una multa, richiesta alla quale si era associato, l’avv. Oreste Marzo, per il querelante che si era costituito parte civile.