BARI - L’Agenzia regionale per i rifiuti dovrà procedere al ricalcolo della tariffa relativa al servizio nell’ex bacino Bari/5, che comprende 21 Comuni del Sud-Est barese. Lo ha deciso il Tar di Bari, accogliendo il ricorso - contro il quale l’Ager preannuncia appello - presentato dalla società che gestisce l’impianto complesso di Conversano.
Dal 2013, quando fu disposta la chiusura per esaurimento della vecchia discarica della Lombardi Ecologia, i rifiuti della zona sono stati conferiti prima nella discarica pubblica di Brindisi (poi chiusa anche quella), e successivamente negli impianti privati di Brindisi e Cisa Massafra. Tra l’Ager e la Progetto Gestione Bacino Bari/5 (e, prima, tra la società l’ex Oga) sono già aperti una serie di contenziosi di natura economica, che riguardano proprio la definizione della tariffa: a giugno dello scorso anno l’Agenzia guidata da Gianfranco Grandaliano ha proceduto a rideterminarla, per gli anni dal 2012 al 2016, a 129 euro a tonnellata. Ma la società (che fa capo per il 60% al fallimento Lombardi di Triggiano e per il 40% alla Cogeam, ovvero a Cisa-Marcegaglia) valorizza l’ordinanza emessa, nel 2013, dall’allora assessore all’Ambiente della giunta Vendola, Lorenzo Nicastro, in cui si disponeva che «i costi di trasporto e smaltimento presso la discarica di Brindisi siano a carico dei Comuni produttori e che gli stessi siano previsti nella relativa tariffa di conferimento all’impianto pubblico di Conversano».
Non c’è dubbio che, rispetto alle previsioni iniziali, il costo di smaltimento dei rifiuti nel Sud-Est barese sia variato, presumibilmente in aumento. La questione verte però su un punto diverso: se cioè sia possibile rimborsare, a fine anno (quando i Comuni hanno già predisposto i propri bilanci), le differenze di costo affrontate dal soggetto gestore. «La tariffa - fa notare infatti il dg Grandaliano - deve essere determinata in maniera preventiva e non può essere calcolata a consuntivo».
La società aveva già chiesto, a fine 2016 e poi lo scorso anno, il ricalcolo per tenere conto dei maggiori costi di smaltimento. Richiesta cui l’Ager non aveva dato seguito. Ma secondo i giudici del Tar (seconda sezione, estensore Fanizza, presidente Scafuri), l’Agenzia dovrà provvedere entro 60 giorni: «Non si tratta - è detto in sentenza - di rimborsare gli extra costi per così dire “a piè di lista” ma - nella prospettiva della ricorrente - di far pesare i calcoli sugli extra costi, di cui vi è generico riferimento negli atti di causa, per sollecitare la rideterminazione della tariffa del servizio e, così, ottenere dei conguagli ritenuti doverosi». Questo perché il contratto stipulato all’epoca con il commissario all’emergenza, in combinato con gli effetti di una legge regionale del 2012, prevede proprio la possibilità di rideterminazione della tariffa in caso di «eventuali maggiori costi nello svolgimento del servizio».
È molto probabile che la vicenda dia luogo a un lungo braccio di ferro tra il gestore (che ieri non ha voluto commentare gli effetti della sentenza) e l’Ager. La conseguenza di una rideterminazione «postuma» della tariffa sarebbe un’aumento dei costi a carico dei Comuni, che a cascata significherebbe una stangata sulla Tari dei cittadini. Un po’ quanto accaduto in Salento, dove 63 Comuni sono stati condannati a pagare circa 30 milioni per i maggiori costi collegati al trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti.