La legge elettorale regionale, più nota come «Tatarellum», è figlia di uno dei momenti più incerti e convulsi dell’esperienza costituzionale repubblicana. La legge 23/02/1995 n. 43, «Nuove norme per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», approvata dal Parlamento in tempi brevissimi e alla vigilia delle nuove consultazioni regionali, è un nuovo compromesso tecnico-politico, finalizzato a risolvere rapidamente questioni complesse e placare timori e aspettative contrastanti.
La crisi del primo Governo Berlusconi e la difficile e sofferta formazione del successivo Governo Dini, con le polemiche politiche ed istituzionali da tempo presenti nel Paese, l’aspettativa di nuove elezioni anticipate, prima promesse e poi negate, non impedirono di trovare i tempi e i modi per riscrivere le regole elettorali regionali, trasformandole da terreno di scontro politico in momento di incontro e di sintesi, tra maggioranza e opposizione.
Pinuccio Tatarella venne designato relatore di maggioranza delle proposte di legge di riforma del sistema elettorale regionale, proprio per le sue doti, riconosciute anche dagli avversari politici, di moderato innovatore, di politico anche attento delle ragioni altrui ed, infine, di abile mediatore parlamentare, con il difficile mandato di trovare fra le forze politiche la massima convergenza possibile su un testo legislativo, da approvare in tempi strettissimi, da entrambi i rami del Parlamento.
Tatarella riuscì nell’impresa. L’iter della legge n. 43/95 fu velocissimo. Durò meno di tre settimane. Presentata alla Camera il 3 febbraio 1995 (atto n. 1969, primo firmatario l’on. Masi), fu approvata definitivamente dal Senato e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale esattamente solo venti giorni dopo, il 23 di febbraio.
Gli obiettivi politici che Tatarella intese erano due: favorire la scelta chiara, ed ineludibile, dell’elettore, tra più coalizioni concorrenti, e garantire la piena governabilità per la coalizione vincente. Il «Tatarellum», come fu subito etichettato dai giornali dell’epoca, è stato un ingegnoso e ben riuscito sistema elettorale, al quale, negli anni successivi, si farà riferimento spessissimo, ogni qual volta si tenterà di mettere mano alla riforma delle leggi elettorali nazionali. Un sistema, apprezzato da molti politologi ed esperti di legislazione elettorale, perché favorisce e garantisce, contemporaneamente, la formazione di coalizioni competitive, la visibilità delle singole componenti politiche all’interno di ciascuna coalizione e la governabilità della coalizione vincente, garantita da un forte premio di maggioranza. Si trattò, in sostanza, di una sapiente mediazione tra due diverse, e dialetticamente sempre contrapposte, istanze elettorali, quello maggioritario e quello proporzionale. Una mediazione capace di favorire un bipolarismo plurale, non tra due partiti, come oggi si chiede da più parti, ma tra due coalizioni di partiti.
Tra le peculiarità del «Tatarellum» va ricordata anche la cosiddetta «norma antiribaltone» introdotta per la prima volta in Italia e tesa ad assicurare maggiore stabilità, almeno ai governi regionali, in un Paese, pesantemente minato dall’instabilità politica. La legge elettorale n. 43/95 consta di soli nove articoli. Le innovazioni più importanti riguardano i criteri e le modalità con le quali si calcola e si compone la parte maggioritaria dei consigli regionali.
Le principali caratteristiche della legge sono:
A La divisione in due quote dei seggi da ripartire fra le coalizioni ed i partiti concorrenti: per ‘elezione dei 4/5 (l’80%) dei consiglieri regionali, la nuova normativa rinvia sostanzialmente alle modalità previste dalla precedente legge n. 108/1968 e, quindi, al metodo proporzionale, mediante rimborso dei voti nelle singole circoscrizioni e recupero di quelli residui nel collegio unico regionale; per l’elezione del residuo 1/5 (20%) dei consiglieri regionali, individuato come «premio di maggioranza» da assegnare alla coalizione vincente, si utilizza, invece, un listino bloccato, caratterizzato dall’indicazione di un capolista, che è il candidato indicatore per la presidenza della regione;
B Attribuzione dei seggi proporzionali e introduzione di una soglia di sbarramento: nella quota proporzionale per l’elezione dell’80% dei consiglieri regionali, la nuova legge, pur mutando molto poco rispetto al sistema precedente, introduce due significative differenze. La prima riguarda il voto di decorazione che diventa unico. Un allineamento con la legge elettorale comune e provinciale, che già aveva introdotto il voto di attrazione unica. La seconda riguarda l’introduzione di una soglia di sbarramento.
Possono concorrere all’assegnazione dei seggi solo le liste che riescono a soddisfare due condizioni: 1) l’aver ottenuto singolarmente, nell’intera regione, un minimo di voti non inferiore al 3% dei voti validi, 2) l’essere collegate ad una lista regionale che ha superato il 5% dei voti validi);
C Scheda elettorale e modalità di votazione: la scheda è divisa in due parti; nella parte sinistra compaiono tutti i simboli delle liste presenti nella singola circoscrizione provinciale e concorrenti per l’assegnazione dei seggi proporzionali, mentre nella parte destra appare la lista regionale, il cosiddetto listino bloccato contraddistinto da un simbolo unitario, ovvero dall’insieme dei simboli dei gruppi politici collegati. Il collegamento tra la lista della parte proporzionale e la lista regionale è obbligatorio. Più precisamente ogni lista regionale deve essere collegata ad un gruppo di liste provinciali presenti non meno della metà delle province della regione. Gli elettori hanno a disposizione due voti: uno per la scelta del partito preferito a livello proporzionale, l’altro per la scelta del partito e della coalizione a livello maggioritario. Nella parte proporzionale, insieme al voto per il partito, è possibile esprimere un voto di attrazione per un solo candidato, la lista regionale, invece, è bloccata. L’elettore può esprimere anche un voto disgiunto, ossia votare un partito per la quota proporzionale e, per la quota maggioritaria, una coalizione non collegata a quel partito.
D Crisi della maggioranza ed abbreviazione della legislatura: la nuova legge introduce anche una norma, che prevede lo scioglimento del consiglio regionale ed il ricorso a nuove elezioni, nel caso in cui, nei primi due anni della legislatura, venga meno il rapporto fiduciario fra giunta e consiglio regionale. La norma, da molti ritenuta una vera e propria «norma antiribaltone», rafforza l’opzione del legislatore nella direzione della stabilità e della governabilità dell’ente regione, caratteristica in virtù della quale la legge ha previsto anche un premio di maggioranza e una soglia di sbarramento.
In definitiva, l’urgenza di una riforma elettorale in tempi brevissimi, la necessità di contemperare esigenze diverse, se non addirittura contrapposte e l’obiettivo di perseguire simultaneamente una molteplicità di mete politiche ambiziose ed innovative hanno prodotto un sistema elettorale complesso ed ingegnoso. Sebbene all’inizio non abbia goduto di ottima stampa, successivamente, ed alla prova dei fatti, il «Tatarellum» si è dimostrato un buon sistema e, soprattutto negli ultimi anni, spesso viene richiamato, sia dai politici che dai politologi, come un possibile sistema di riferimento, anche per una legge elettorale nazionale. Il «Tatarellum», infine, non è un sistema tecnicamente complicato e poco comprensibile per l’elettore che lo deve utilizzare, o, almeno, non lo è più di altri sistemi elettorali.
Per concludere, ci sono due punti di forza della legge, premio di maggioranza e norma antiribaltone, si muovono in parallelo, in quanto entrambe le protesi a spingere i partiti verso la formazione di alleanze e coalizioni più coese ed omogenee, sottoscrivendo puntuali patti di governo. Il «Tatarellum», quindi, ha avuto anche il merito politico di aver incentivato i partiti a dinamiche di bipolarismo, che, col tempo e con gli sviluppi successivi, sono approdate oggi al bipartitismo, sia pure ancora imperfetto, e ai partiti a vocazione maggioritaria.
















