La costituzione di parte civile che la Regione Puglia ha avanzato nel processo di Potenza sul presunto disastro ambientale dell’ex Ilva, in cui è imputato anche Nichi Vendola, potrebbe avere ripercussioni sulla prossima tornata elettorale. Perché l’ex governatore, che ha annunciato la candidatura come consigliere nelle liste di Alleanza verdi-sinistra, in caso di elezione potrebbe essere incompatibile e dunque potrebbe rischiare di essere dichiarato decaduto.
Sul punto va in scena da settimane un confronto sotterraneo di interpretazioni giuridiche: la questione infatti è stata già esaminata informalmente sia dalla Regione che dal diretto interessato con pareri di senso opposto. Gli uffici regionali sembrano infatti orientati a ritenere che la costituzione di parte civile costituisca causa di incompatibilità, mentre la difesa di Vendola lo esclude radicalmente. «È una polemica che non ha fondamento giuridico - dice il professor Vincenzo Muscatiello, che nel processo di Potenza difende l’ex presidente -. Ci siamo posti il tema e ci siamo immediatamente rasserenati».
La materia è regolata dalla legge 154 del 1981, tuttora in vigore soltanto per i consiglieri regionali perché per gli enti locali nel frattempo è stato emanato un Testo unico che afferma una cosa un po’ diversa. La legge 154 dice infatti che chi è «parte in un procedimento civile o amministrativo» con la Regione non può ricoprire la carica di consigliere. Si parla, appunto, di incompatibilità: una situazione giuridica che non impedisce la candidatura, ma che pone l’interessato in una situazione di conflitto di interesse. Per rimuovere il conflitto la legge prevede un apposito procedimento amministrativo in cui ad esprimersi è lo stesso Consiglio regionale. Il Tuel, che disciplina le incompatibilità per i Comuni, specifica che «la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità». Ma questa esclusione, appunto, vale solo per gli enti locali.
La difesa di Vendola ritiene che la costituzione di parte civile non possa essere considerata causa di incompatibilità, ricordando che anche Raffaele Fitto cinque anni fa era nella stessa situazione, e facendosi forza anche di quanto il legislatore ha previsto nel Tuel. Alcune (risalenti) sentenze di Cassazione però vanno in senso opposto: dicono a) che «rientra nel concetto di lite pendente anche la costituzione di parte civile nel processo penale», e b) che «l’azione risarcitoria dell’ente, proposta direttamente in sede civile o in via di costituzione di parte civile in un processo penale, comporta incompatibilità se non si esaurisce nell’allegazione di irregolarità nella scelte effettuate e di errori nelle valutazioni svolte sulle effettive esigenze dell’ente». Quest’ultimo punto è rilevante perché la legge del 1981 esclude l’incompatibilità se la lite deriva da «fatto connesso con l’esercizio del mandato». Ma Vendola è accusato di concorso in concussione perché avrebbe fatto pressioni illecite sull’ex direttore generale dell’Arpa, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la sua posizione nei confronti dell’Ilva, dunque - in ipotesi di accusa - per procurare vantaggi ad altri. Il tema dell’incompatibilità non è comunque collegato alla fondatezza delle accuse mosse a Vendola, che saranno affrontate dai giudici, ma alla sua situazione processuale.
In Regione Puglia non ci sono precedenti di decadenza a seguito di incompatibilità per lite pendente: ce n’è solo uno (2013) per incompatibilità di incarichi a carico del consigliere Marcello Rollo. L’unico precedente simile riguarda la Campania, dove nel 2003 è stato dichiarato decaduto un consigliere nei cui confronti la Regione aveva intentato azione civile dopo una condanna penale. La questione arrivò davanti alla Corte costituzionale perché la Cassazione rilevò l’esistenza di una possibile «disparità di trattamento» tra quanto previsto dal Tuel per i consiglieri comunali e quanto previsto dalla norma del 1981 per i consiglieri regionali. La Corte costituzionale però ritenne giustificato il doppio standard, sia perché «le funzioni dei consiglieri regionali risultano differenziate da quelle dei consiglieri degli enti locali, essendo essenzialmente caratterizzate dall’esercizio di poteri legislativi», sia perché la riforma del Titolo V ha lasciato alle Regioni la possibilità di legiferare (anche) in materia di incompatibilità. La Puglia non ha mai legiferato in materia, anche se nel 2005 fu presentata una proposta per modificare la legge elettorale escludendo proprio la costituzione di parte civile: ma non arrivò mai al voto dell’Aula. E ora il problema rischia di ripresentarsi.















