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Puglia, la Consulta dichiara incostituzionale la legge per salvare i parcheggi dei lidi salentini

 
Redazione online

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Puglia, sui parcheggi dei lidi altolà del Governo

La norma approvata a luglio 2023 non era più in vigore. I giudici: per rilasciare quelle autorizzazioni serve sempre il via libera della Soprintendenza

Venerdì 10 Maggio 2024, 13:04

19:23

ROMA - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 82 depositata oggi (10 maggio 2024), ha cancellato la legge regionale pugliese che nel 2023 ha permesso di salvare la stagione di una buona parte dei lidi salentini. Una norma, approvata dal Consiglio regionale a fine luglio 2023, che aveva escluso l’obbligo di parere paesaggistico per il rilascio delle autorizzazioni temporanee ai parcheggi realizzati in area agricola.

Il problema riguardava (la scorsa estate) i numerosi lidi che non avevano più potuto ottenere dai Comuni del Salento l'autorizzazione per realizzare i parcheggi. Questo perché, appunto, non erano riusciti ad ottenere il nulla osta dalle Soprintendenze, che in base al nuovo Codice del paesaggio non può essere rilasciato in quanto appunto (quasi sempre) i parcheggi venivano realizzati su aree agricole, anche se solo per i 120 giorni della stagione estiva.

La legge (che comunque valeva solo per la stagione 2023) è dunque stata impugnata dal Governo per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale abbia introdotto una deroga all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede la necessità dell’autorizzazione paesaggistica. In tal modo, la Regione si è sostituita al legislatore statale, cui spetta, per costante giurisprudenza costituzionale, determinare presupposti e caratteristiche di tale autorizzazione, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente.

La Corte ha poi ritenuto che anche l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale abbia violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Non prevedendo alcun limite alla capienza dei parcheggi, infatti, la disposizione regionale ne avrebbe consentito la realizzazione per più di 500 posti auto, in contrasto con il punto 7, lettera b), dell’Allegato IV alla Parte seconda del codice dell’ambiente, che assoggetta i parcheggi di tali dimensioni, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

Sotto questo profilo, la Corte ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui non spetta alle regioni decidere quali siano i presupposti e le condizioni che determinano l’esclusione dalle verifiche di impatto ambientale. Simili interventi, infatti, alterano il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l’esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, d’altro lato. Punto di equilibrio che corrisponde anche a uno standard di tutela dell’ambiente, in quanto tale non derogabile da parte delle legislazioni regionali.

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