La sentenza

Aress, salvo il concorso degli errori: ribaltata la decisione del Tar Bari

Massimiliano Scagliarini

Il Consiglio di Stato: anche se il candidato sbaglia una risposta, il giudizio finale è complessivo

BARI - Il fatto che un aspirante dirigente della sanità pubblica abbia sostenuto in un elaborato che un ricorso contro il silenzio-inadempimento va presentato alla Corte dei conti non è in sé motivo sufficiente per cancellarlo dalla graduatoria. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ieri ha ribaltato la sentenza con cui nel maggio 2022 il Tar di Bari aveva mandato a casa i due vincitori interni della selezione bandita dall’agenzia Aress a luglio 2021.

I giudici baresi avevano infatti escluso dalla graduatoria i due vincitori, annullando le loro prove «in quanto il giudizio ad esse riferito non può che attestarsi al di sotto della sufficienza». Oltre a quello che voleva fare un ricorso alla Corte dei conti, ce n’era infatti un altro secondo cui l’articolo 118 della Costituzione parla delle «funzioni amministrative e normative delle Regioni» (parla dei Comuni).

Il ricorso era stato presentato dalla terza classificata, che alla fine aveva preso il minimo (la sufficienza). Da qui il ragionamento del Tar, corroborato da altre risposte sbagliate (il numero della legge cosiddetta «riforma Brunetta», l’operatività automatica del silenzio): chi mostra di avere certe lacune in diritto amministrativo non può essere valutato con la sufficienza.

Il Consiglio di Stato ha però ricordato che il giudice amministrativo non può entrare nel merito. Il Tar di Bari «non si è limitato a sindacare i punteggi assegnati dalla commissione esaminatrice alle prove scritte dei due vincitori, ma si è spinto fino al punto di dichiarare, direttamente, tali prove come insufficienti; in questo modo il Tar ha invaso l’ambito riservato alla pubblica amministrazione, avendo sostituito il suo giudizio a quello dell’organo competente (la commissione)». Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’essere entrati nel merito degli esiti del concorso «ricade nelle ipotesi tipiche dell’eccesso di potere giurisdizionale, in quanto il Tar ha esercitato una inammissibile giurisdizione di merito, in luogo di quella di legittimità». Soprattutto perché l’aver disposto l’esclusione diretta dei due concorrenti equivale ad aver emesso «una sentenza “autoesecutiva”».

Nel merito, invece, il Tar non avrebbe tenuto conto del fatto «che il giudizio della commissione riguardava una pluralità di quesiti e la valutazione finale era di tipo complessivo: nel giudizio globale, taluni errori, potevano ritenersi non determinanti ai fini della valutazione di idoneità del concorrente, ma tali da giustificare il solo abbassamento del punteggio finale», visto che uno dei due vincitori ha preso 25 e l’altro 21 (il minimo). E dunque rispetto all’errore sulla disciplina del silenzio-inadempimento e a quello sulla Costituzione, il punteggio di 21 «non risulta - ictu oculi - palesemente irragionevole o sproporzionato». Stesso discorso per il 25 al candidato che voleva fare ricorso alla Corte dei conti: anche perché - secondo il Consiglio di Stato - l’errore sul decreto Brunetta sarebbe «un mero refuso». L’Aress, diretta da Giovanni Gorgoni, aveva già provveduto all’assunzione dei due dirigenti.

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