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La decisione
Giuseppe Albahari
28 Novembre 2020
I Comuni, e per loro i dirigenti responsabili di settore, devono applicare la norma che proroga le concessioni demaniali marittime di tipo turistico e balneare fino a tutto il 2033. Ciò, in forza delle legge 145 del 2018. Lo ha rimarcato il Tar Lecce, con due sentenze del presidente Antonio Pasca di rilevanza nazionale. Riguardano due stabilimenti balneari situati nella medesima località di Santa Maria di Leuca che ricade nel territorio del Comune di Castrignano del Capo.
Si tratta del Lido “Samarinda Beach House” di cui è attualmente titolare la società “Capo di Leuca” subentrata alla Solemare e del “Lido Azzurro” di cui è titolare l’omonima società. Il dirigente comunale del settore aveva inizialmente prorogato le concessioni, con due distinti provvedimenti, fino al 31 dicembre 2033. Successivamente, però, ne aveva disposto l’annullamento in autotutela, per presunto contrasto della normativa nazionale con i principi dell’Unione Europea.
Le società interessate al “Samarinda” sono ricorse al Tar affidandosi all’avvocato Danilo Lorenzo, il quale ha evidenziato una serie di motivi di illegittimità dell’atto impugnato e, tra l’altro, rimarcato che la Pubblica amministrazione non ha potere di disapplicazione delle norme vigenti e sostenuto che la necessaria tutela del legittimo affidamento. Il “Lido Azzurro” ha proposto ricorso con gli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano.
Le loro tesi sono state accolte. Il Collegio ha evidenziato che «la norma nazionale risulta vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la norma di legge nazionale». E poi: «La disapplicazione vincolata ed automatica disposta alle singole pubbliche amministrazioni determinerebbe una situazione caotica ed eterogenea, nonché caratterizzata in ipotesi di disparità di trattamento tra gli operatori a seconda del Comune di riferimento».
«Il Collegio rileva - si afferma inoltre nelle conclusioni - che risulterebbe del tutto illogico ritenere che il potere di disapplicazione della legge nazionale, attribuito prudentemente al Giudice dell’ordinamento interno e dall’ordinamento euro-unionale e supportato all’uopo dalla specifica attribuzione di poteri ad esso funzionali e prodromici, si ritenesse viceversa sic et simpliciter attribuito in via automatica e addirittura vincolata al dirigente comunale che non dispone della possibilità di ricorrere all’ausilio di tale facoltà».
L’avvocato Lorenzo ha commentato con l’augurio che «questa sentenza, con cui è stato accolto un mio specifico capo del ricorso circa l’obbligatorietà dell’applicazione della legge da parte dei dirigenti comunali, faccia finalmente chiarezza su tutto il territorio nazionale così che le amministrazioni procedano alla proroga dei titoli concessori». E anche gli avvocati Mruotti e Romano rimarcano che «tutti i Comuni che non hanno ancora rilasciato l’estensione al 2033 saranno tenuti a farlo, consentendo, quindi, a tutti gli stabili-menti balneari di poter continuare a svolgere l’attività perlomeno sino a quella data».
A proposito dei lidi leccesi, interviene il presidente della Commissione consiliare di controllo Giorgio Pala che trova nelle sentenze la continuità con quanto emerso negli incontri con gli imprenditori balneari, e conclude: «Il sindaco Salvemini dovrebbe immediatamente annullare la sua delibera con cui ha prorogato le concessioni su base triennale, attenendosi alla legge nazionale e, da oggi, anche alle sentenze del Tar».
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