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Milano: giudici, 'essere di Rozzano non è attenuante per giovane Rezza'

 
Agenzia Adnkronos

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Giovedì 18 Settembre 2025, 18:20

Milano, 18 set. (Adnkronos) - Se l'età può avere un peso nelle attenuanti generiche, non può esserlo il luogo di residenza. E' la tesi sostenuta nelle motivazioni sul delitto avvenuto la notte dell'11 ottobre 2024 a Rozzano. Nella condanna a 27 anni inflitta dal Tribunale di Milano a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua i giudici hanno tenuto in considerazione "la giovane età dell'imputato", allora diciannovenne, che "ha trovato riflesso nell'immaturità dell'imputato, che ha agito in modo irruento e superficiale, sull'onda di una spinta adrenalinica o emotiva, e che per prevalere sulla propria vittima ha dato luogo a un danno del tutto sproporzionato e esorbitante rispetto al proprio obiettivo, consistente nell'impossessamento di un bene di valore effimero", un paio di cuffiette del valore di 14 euro.

Solo dopo aver inflitto una sola coltellata mortale, il giovane ha iniziato "a oscillare tra sgraziati tentativi di sfuggire alla giustizia" fino alla consegna alla polizia ferroviaria di Alessandria perché incapace di sorreggere il peso delle conseguenze "a dimostrazione che la struttura criminale dell'imputato è fortunatamente ancora acerba e non presenta una solidità tale da precludere una prognosi favorevole circa l'efficacia di eventuali percorsi di risocializzazione".

Se la giovane età è un'attenuante insieme al processo rapido (con il consenso dell'acquisizione degli atti di indagine) e alla confessione "genuina", la corte presieduta dalla giudice Antonella Bertoja 'bacchetta' la procura (la pm Letizia Mocciaro aveva chiesto la condanna a vent’anni di carcere e nessuna aggravante) secondo la quale dovevano essere tenute in considerazioni "le disagiate condizioni socio-familiari di Rezza", non provate. "L'applicazione delle attenuanti generiche non può dipendere dal luogo di residenza dell'imputato, perché tale soluzione darebbe luogo a un odioso pregiudizio, in base al quale tutti gli abitanti del comune di Rozzano (ma non solo) sarebbero maggiormente inclini alla delinquenza e, di conseguenza, dovrebbero godere di un trattamento sanzionatorio favorevole, quasi a compensare una presunta incapacità dello Stato a colmare lacune educative e devianze sociali in una determinata area geografica" scrive la corte.

"Peraltro, nessun dato sulla criminalità è stato prodotto in giudizio e, anche laddove si fosse adempiuto a tale onere, in alcun modo siffatto dato statistico avrebbe potuto incidere sulla valutazione della condotta dell'imputato. Quest'ultimo (Rezza, ndr), prima ancora che cittadino del comune in questione, è un individuo che, pur essendo fisiologicamente influenzato dal proprio ambiente d'origine, non è una mera proiezione di tale luogo, ma dispone di libero arbitrio e di una personalità complessa, frutto della commistione di stimoli eterogenei, positivi o negativi, stratificatisi nel corso degli anni" scrive ancora la giudice Bertoja.

Simile discorso vale anche con riguardo alla valutazione dell'influenza familiare. "Il quadro familiare non è risultato né conflittuale né violento né talmente degradato da poter avere influito negativamente sulla personalità di Daniele Rezza", emerge piuttosto la figura di genitori "impotenti e sottomessi al figlio" e la scelta di non denunciare l'imputato e di favorire i suoi tentativi di distruggere il corpo del reato e di fuga all'estero "- per quanto chiaramente deprecabili - possono tuttavia essere espressione di istinti genitoriali di protezione".

Nel calcolo della pena, in ogni caso la giovane età non è un attenuante tale da "elidere il disvalore sotteso all'uso dell'arma, all'approfittamento della minorata difesa della vittima e ai futili motivi. Tali circostanze aggravanti "sono - parzialmente - espressione dell'immaturità e della superficialità dell'imputato".

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