La strada e il contenzioso

Andria, «La tangenziale ovest va realizzata»

Redazione Bat

L’impresa Doronzo: «Ma quale interferenza, va solo applicato il giudicato»

ANDRIA - «Ma come è possibile che la richiesta di attuare il giudicato sancito dalla giurisdizione amministrativa possa essere letta addirittura come “una inaccettabile ingerenza nei confronti del Consiglio comunale di Andria”? E sol per questo possa essere mosso dal Comune «l’incauto addebito di aver nientemeno “minacciato” azioni di responsabilità a vario titolo?».

Mario Gaetano Doronzo, titolare della omonima impresa di Barletta, aggiudicataria dell’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dei lavori per 27 milioni di euro finalizzati alla realizzazione della tangenziale ovest di Andria, non ci sta e rilancia: «L’azienda che guido - sottolinea - è parte vittoriosa in un giudizio avente ad oggetto proprio l’esercizio del potere di variante urbanistica al Piano regolatore generale cui si accenna nella diffida inviata nei giorni scorsi dal Comune, la cui riedizione non può che avvenire nel solco puntualmente tracciato dalle pronunce rese dal Giudice amministrativo».

E poi: «L’iniziativa assunta dalla mia impresa non tende dunque a menomare le prerogative del Consiglio comunale, ma a contribuire alla ricostruzione del quadro di princìpi cui l’esercizio del potere in questione deve necessariamente conformarsi, non potendosi prescindere dalla considerazione dirimente che il Comune è chiamato ad ottemperare ad un giudicato».

Alle 18.30 di lunedì 10 luglio, l’assemblea cittadina è convocata per riesaminare la questione. Anche e soprattutto in vista di tale appuntamento, l’imprenditore Doronzo sottolinea: «In tale contesto è esente da qualsivoglia traccia di indebita ingerenza, men che meno di quella particolarmente grave di intimidazione, la riserva, del tutto legittima, formulata dalla azienda delle opportune iniziative che si dovessero rendere necessarie a tutela della posizione soggettiva che la deducente indiscutibilmente vanta con riferimento al procedimento amministrativo in questione alla luce – inevitabile ribadirlo – della titolarità di un favorevole giudicato».

Ecco in sintesi le tappe del contenzioso. Il 27 aprile 2021 il consiglio comunale di Andria boccia la richiesta di variante urbanistica proposta dalla Provincia di Barletta, Andria, Trani e dall’impresa Doronzo a proposito del completamento della tangenziale ovest, che ricade sulla strada provinciale numero 2 (ex 231, quando il territorio rientrava nella Provincia di Bari). Contro tale diniego, presentano ricorso al Tribunale amministrativo regionale sia la Provincia Bat che l’impresa Doronzo. Con sentenza del 2022, il Tar Puglia accoglie l’istanza di ricorrenti e stabilisce che «quella variante urbanistica s’ha da fare».

Ma il consiglio comunale non delibera, «pur avendo sottolineato il Tar - ricorda Doronzo - la cogenza della previsione localizzativa relativa all’opera pubblica in questione contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché la contraddittorietà rilevabile nella condotta del Comune rispetto a precedenti suoi provvedimenti, tutti di segno favorevole rispetto al tracciato prescelto dalla Provincia”. Il Tar, inoltre, aggiungeva: “In sede conformativa, il Comune di Andria dovrà lealmente adeguarsi al contenuto dell’attività pianificatoria sopra ricordata, nonché all’intendimento espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al disposto della presente sentenza, deliberando una nuova variante allo strumento urbanistico generale strettamente coerente con l’attività procedimentale pregressa e con quanto sin qui esposto”».

Il Comune ha poi impugnato la decisione del Tar presso il Consiglio di Stato, la cui quarta sezione il 21 aprile di quest’anno ha ribadito quanto stabilito dal Tar Puglia. Di più: il Tar è stato nuovamente adìto da Provincia Bat e impresa Doronzo per il giudizio di ottemperenza a quanto deciso dal giudice. Anche tale giudizio si è concluso con esito favorevole per Provincia e impresa, statuendo «l’obbligo del Comune di Andria di ottemperare alla sentenza del Tar nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento, contestualmente stabilendo che, in ipotesi di infruttuoso decorso dello stesso, vi provveda quale commissario ad acta il prefetto della provincia Barletta-Andria-Trani».

L’OBIETTIVO «Orbene - conclude Doronzo - di recente i mezzi di informazione hanno riportato dichiarazioni del sindaco e di taluni consiglieri comunali con cui si è annunciata la volontà di reiterare il diniego annullato dal Giudice amministrativo. Alla luce di tali notizie, l’impresa ha ritenuto doveroso, in chiave informativa e collaborativa, illustrare gli effetti e la portata del giudicato amministrativo formatosi, nel contempo significando, sempre nella cennata prospettiva, che la eventuale inottemperanza a quanto deciso dal giudice amministrativo l’avrebbe costretta a promuovere le iniziative necessarie a tutela della propria situazione soggettiva sia in sede risarcitoria sia ai fini dell’accertamento delle responsabilità di natura personale che in relazione ad una siffatta evenienza potessero delinearsi. Si chiede solo il rispetto di un diritto riconosciuto dal giudice: è chiedere troppo?».

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