il caso
Regione, tre casi dubbi negli scrutini dei consiglieri: Pd, FdI e la civica di Decaro finiranno al Tar
In ballo gli eletti nel maggioritario: le norme non sono chiare e l’interpretazione della Corte d’appello non tiene conto delle sentenze
L’Ufficio elettorale centrale ha confermato i calcoli effettuati dalla prefettura di Bari, proclamando eletti in Regione i 50 consiglieri già individuati all’indomani delle elezioni di novembre. Ma così come avvenuto nel 2020 è possibile che anche questa volta i risultati degli scrutini arriveranno davanti ai giudici amministrativi.
Colpa di una legge tutt’altro che chiara, che dal 2015 a oggi ha avuto interpretazioni altalenanti. Ma se cinque anni fa il nodo fu (anche) la determinazione del numero di seggi per il premio maggioranza, stavolta nel mirino ci sarà (solo) la loro assegnazione: cioè l’ultima fase del procedimento di scrutinio, su cui l’ultima parola dovrebbe essere costituita da una sentenza emessa nel 2021 dal Consiglio di Stato. Ma che stavolta, in almeno uno dei tre casi che si possono considerare dubbi, non sembra essere stata applicata.
La legge elettorale pugliese assegna i primi 23 seggi su base proporzionale, prima su quozienti interi provinciali, poi sui resti a livello regionale, e gli ultimi 27 su base maggioritaria. E’ in questa fase che viene riconosciuto il premio di maggioranza: alla coalizione vincitrice vengono assegnati tanti seggi quanti ne servono per raggiungere il numero di consiglieri che spettano in base alla percentuale raggiunta. Nel caso di Decaro il massimo possibile, quindi 29.
Questi seggi maggioritari vengono assegnati all’interno di ciascuna lista per scorrimento, «seguendo – dice la legge - la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale (...) iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio». In sostanza si fa la classifica dei voti che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi nella fase proporzionale, ma interpretare queste poche righe non è facile come si può vedere nel caso della lista civica Decaro presidente e dei suoi 7 consiglieri.
Decaro presidente ha ottenuto tre seggi nella ripartizione proporzionale (Bari, Foggia e Lecce, il primo «pieno» e gli altri due con i resti) e quattro in quella maggioritaria, dove la graduatoria decrescente dei voti residuati era Foggia-Lecce-Taranto-Bari-Bat-Brindisi. Applicando la norma l’Ufficio elettorale è partito da Taranto («la prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio») ma ha poi “saltato” Bari (che aveva ottenuto il seggio pieno nel proporzionale), ha quindi proseguito con Bat e Brindisi e poi ha ricominciato da capo con Foggia che ha quindi ottenuto il secondo seggio. Se insomma Bari è stata saltata perché «aveva già avuto», il secondo seggio l’ha ottenuto Foggia che pure era già «coperta», con il risultato di far entrare Giulio Scapato (secondo di Foggia) e non Francesca Bottalico (seconda di Bari). E’ un procedimento che la sentenza del Consiglio di Stato ha già ritenuto illegittimo: non tutela affatto la rappresentatività territoriale che, ha scritto Palazzo Spada, «deve essere intesa restrittivamente in conformità con la sua ratio». In altre parole: si parte dalla prima provincia che non ha avuto voti e si prosegue, ma non si salta nessuno.
Gli altri due casi dubbi sono il Pd, dove il terzo seggio è andato a Bari e Bat, e Fratelli d’Italia. Nel primo caso dipende dal fatto che nel proporzionale il Pd ha ottenuto seggi in tutte le province (situazione non prevista dalla norma): siccome la classifica dei voti residuati parte da Bat, e andavano suddivisi sette seggi, Bat ne ha ottenuti due. Nel caso di FdI la classifica dei residui è Foggia-Taranto-Lecce-Brindisi-Bat-Bari, dunque per assegnare i sei seggi del maggioritario si dovrebbe partire dalla Bat che non ha preso nessuno dei cinque seggidnella ripartizione proporzionale: e quindi dovrebbe essere Bari ad avere due consiglieri e non la Bat.
I ricorsi in materia elettorale sulla carta dovrebbero avere una corsia preferenziale: vanno presentati entro 30 giorni dalla proclamazione, poi devono essere notificati agli interessati insieme al decreto di fissazione dell’udienza. Nei fatti, però, i tempi non sono affatto brevi. Nella scorsa legislatura l’ultima decisione del Consiglio di Stato è stata depositata a novembre 2022, cioè a due anni esatti dalla chiusura delle urne.