Covid

Lecce, 300 dipendenti Asl senza vaccino: parte il richiamo

Emanuela Tommasi

Tra loro 40 medici. L'avviso recapitato insieme alla busta paga

Lecce - Un invito ad adempiere agli obblighi vaccinali, senza mezzi termini. Lo sta inviando la Asl a tutti i circa diecimila dipendenti insieme alla prossima busta paga. Tra questi, infatti, ci sono circa trecento operatori che non hanno aderito alla campagna di immunizzazione al Covid, 40 dei quali sono medici.


Nel richiamo, firmato dal direttore generale Rodolfo Rollo, viene ricordato il decreto legge 44 del 1° aprile 2021, che ha stabilito l’obbligatorietà della vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. «Tale requisito è essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati» viene messo in evidenza nella nota.
Alla luce di questo, la Asl invita i suoi dipendenti «a produrre la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione oppure l’omissione o il differimento» che, viene ricordato, può avvenire «solo per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale». Oppure, potrà essere acclusa la richiesta di vaccinazione, qualora questa fosse in corso.


La documentazione dovrà essere inviata entro 5 giorni. «In caso di mancata documentazione - prosegue, la asl inviterà formalmente il diretto interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino». Decorsi altri 5 giorni, «accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la Asl, oltre alla comunicazione all’Ordine professionale di appartenenza, procederà alla sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione di Sars-Cov-2. Quindi, la Asl adibirà il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori, diverse da quelle che prevedano contatti interpersonali. Qualora l’assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento».

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