la scheda
Le Regioni possono chiedere autonomia su alcune funzioni, ma prima lo Stato deve definire i livelli essenziali di prestazioni
Cosa dice la legge: entro 24 mesi il governo deve approvare i decreti con i Lep
La Camera ha approvato con 172 sì (99 contrari e un astenuto), in via definitiva, il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento presentato dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, licenziato dal Senato a gennaio 2024, è composto da 11 articoli e si propone di definire i criteri generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia e le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato ed una Regione.
SI PARTE DAI LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI
Il testo dispone che l'attribuzione di funzioni in materia, riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti Lep. Livelli che vengono definiti come il nucleo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
SERVE LA RICHIESTA DA PARTE DELLE REGIONI
E’ la singola Regione a deliberare la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di Autonomia. Tale richiesta è trasmessa al presidente del Consiglio ed al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al quale spetta il compito di avviare il negoziato con la Regione interessata. Prima dell'avvio del negoziato, il governo informa dell'iniziativa il Parlamento e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. Si dispone che il presidente del Consiglio dei ministri possa limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie. Lo schema d'intesa preliminare viene trasmesso alla Conferenza unificata, per l'espressione del parere, da dare entro 60 giorni. Dopo che la Conferenza unificata ha reso il parere, lo schema d'intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere, che si esprimono al riguardo con atti di indirizzo. Valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dagli organi parlamentari, il presidente del Consiglio predispone lo schema d'intesa definitivo. Tale schema è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva. Entro 45 giorni dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, il Consiglio dei ministri delibera lo schema d'intesa definitivo. L'intesa è, infine, sottoscritta dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Giunta regionale.
IL NODO DEI "LEP": DA DEFINIRE ENTRO 24 MESI
Vengono, inoltre, delineate le procedure per la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni e si delega l'esecutivo ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei Lep. Si specifica, poi, quali sono le materie suscettibili di attribuzione alle Regioni, in riferimento alle quali i decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni. Toccherà sempre ai decreti legislativi l'indicazione delle procedure per il monitoraggio dell'effettiva garanzia, in ciascuna Regione, dell'erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni che devono essere offerte in condizioni di efficienza nell'uso delle risorse. Il testo sancisce che i Lep possano essere periodicamente aggiornati, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti dovuti al mutamento del contesto socioeconomico o dell'evoluzione della tecnologia. I costi ed i fabbisogni standard sono determinati ed aggiornati, con cadenza almeno triennale, con decreto del presidente del Consiglio. Al trasferimento delle funzioni si può procedere soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard.
IL NODO DEI COSTI E L'INVARIANZA
Qualora dalla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni dovessero derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni soltanto dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi Livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale. Il testo stabilisce però che dal'attuazione dell'Autonomia differenziata non devono derivare maggiori oneri per lo Stato.