Il commento

Fisco, arrivano spiragli sull'impugnabilità degli estratti dei ruoli

Giuseppe Durante

Nella pronuncia i giudici della Corte hanno precisato che per gli atti impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria l’art.12 comma 4 bis del DPR n°602/1973 è un provvedimento normativo finalizzato ad evitare la proliferazione dei ricorsi

Finalmente è arrivata la tanto attesa pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a cimentarsi sulla spinosa questione di legittimità costituzionale riferita al tanto discusso art.12, comma 4 bis del DPR n°602/1973 che come è noto ha fortemente limitato possibilità di impugnazione degli «estratti di ruolo» alle tre condizioni richiamate dalla norma. In particolare, i giudici della Suprema Corte con la Sentenza n°190 del 17 ottobre 2023 hanno fatto chiarezza sulla questione. Nella pronuncia i giudici della Corte hanno precisato che per gli atti impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria l’art.12 comma 4 bis del DPR n°602/1973 è un provvedimento normativo finalizzato ad evitare la proliferazione dei ricorsi. In altre parole, limitando tassativamente le condizioni di impugnazione degli estratti di ruolo il legislatore ha voluto evitare l’attivazione di centinaia di ricorsi molto spesso presentati con finalità chiaramente dilatorie, riconoscendo solo in alcuni casi la necessità di una tutela anticipata in favore del contribuente e riservando agli altri casi la possibilità di una impugnazione cosiddetta «indiretta» finalizzata a contestare l’atto esecutivo viziato dalla mancata notifica dell’atto presupposto.

È questo il principio generale palesato dalla Suprema Corte di Cassazione che ha legittimato la preclusione di una tutela anticipata tranne nelle casistiche tassativamente richiamate dall’art.12, comma 4 bis del DPR n°602/1973. Ne è derivata la pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale riferita proprio all’art.12 comma 4 bis del DPR n°602/1973. In altre parole, la Corte Costituzionale ha rispedito al mittente la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ritenendo l’art.12, comma 4 bis del Dpr n°602/1973 perfettamente in linea con il dettato costituzionale. Tuttavia, i giudici della Suprema Corte non hanno escluso del tutto la possibilità di una tutela anticipata a «fattispecie ulteriori».

Che significa.? al netto delle tre condizioni tassativamente richiamate dal più volte citato art.12, comma 4 bis del DPR n°602/1973, la Corte Costituzionale non ha escluso la possibilità per il contribuente di potere impugnare l’estratto di ruolo nel caso in cui la casistica che lo riguarda è particolarmente grave, pertanto, riconducibile ad elementi oggettivi ed inequivocabili che necessitano di una tutela anticipatoria anzichè attendere la notifica di atti esecutivi con effetti dirompenti sul patrimonio del contribuente spesso irreversibili.

Pertanto, pur essendo chiaro il principio generale espresso dalla Suprema Corte circa la non configurabilità di deroghe alle norme costituzionali dell’art.12 comma 4 bis del DPR n°602/1973, tuttavia, la stessa Corte lascia ampia discrezionalità al legislatore. In altre parole, i giudici costituzionali hanno fatto salva la possibilità di intervento del legislatore in più direzioni. In particolare, da un lato, potendo estendere con criteri opportuni la possibilità di una tutela anticipata a «fattispecie ulteriori» rispetto a quelle tassativamente previste dalla norma di riferimento (art.12 comma 4 bis del Dpr n°602/1973) Questo comporta la possibilità di impugnazione degli estratti di ruolo anche fuori dalle casistiche espressamente richiamate dall’art.12 del Dpr.n°602/1973.

Cosa dobbiamo intendere per «fattispecie ulteriori» rispetto a quelle espressamente richiamate dall’art.12, comma 4 bis del DPR n°602/1973 ? Si tratta di un assunto concettuale particolarmente rilevante per quanto generico e non ben precisato dai giudici costituzionali. Ma, è chiaro l’intento dei giudici costituzionali di non volere precludere la possibilità che la tutela anticipata, ossia, la possibilità di impugnazione degli estratti di ruolo possa essere attivata dal contribuente allorquando il medesimo si trova in casistiche particolarmente gravi che dovranno essere vagliate di volta in volta dal giudice adito. Si tratta di una apertura non di poco conto voluta dai giudici costituzionali i quali, da un lato hanno respinto la questione di legittimità costituzionale riferita all’art.12 comma 4 bis del DPR n°602/1973; dall’altro, hanno posto le premesse per allargare le maglie riconducibili alla tassatività dell’art.12, comma 4 bis del DPR n°602/1973 ritenendo possibile attivare la tutela anticipata attraverso l’ impugnazione dell’estratto di ruolo nel caso in cui il contribuente si trovi in una situazione particolarmente grave in considerazione della quale è necessario attivare immediatamente l’impugnativa avverso l’estratto di ruolo, non potendo attendere la notifica di atti esecutivi.

Tale assunto, legittima senz’altro la possibilità per il contribuente di l’impugnare l’estratto di ruolo evidenziando al collegio tributario elementi di fatto certi, inequivocabili, imprescindibili che possano in qualche modo dimostrare al giudice «l’interesse concreto» per il contribuente ad agire in via anticipata piuttosto che in una fase successiva.

Dall’altro lato, sempre nella sentenza N°190 del 17 ottobre 2023 la Corte Costituzionale ha posto l’accento sulla necessità improcrastinabile di agire alla radice del sistema di riscossione italiano per porre fine alle diverse patologie che ancora oggi permangono nel sistema italiano della riscossione coattiva soprattutto per quello che riguarda la grave inefficienza del sistema riscossione in generale, anche e soprattutto, con riferimento all’attività delle notifiche che molto spesso precludono irrimediabilmente l’esigibilità dei crediti cartolarizzati.

In tal senso, è chiaro nella sentenza il monito della Corte Costituzionale diretto al Governo affinchè quest’ultimo dia efficace attuazione ai principi e ai criteri direttivi finalizzati all’attuazione della revisione del sistema nazionale della riscossione già contenuti nella delega conferitagli dall’art.18 della legge n°111/2023.

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