Il caso

Brindisi, niente stipendio per il «no-vax»

Linda Cappello

Respinto dal Tar il ricorso di un sottufficiale della Marina

BRINDISI - Sottufficiale della Marina non ha diritto alla retribuzione per il periodo in cui è stato sospeso dal servizio per non essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. Lo ha deciso il Tar di Lecce, che ha rigettato il ricorso presentato da un militare in servizio a Brindisi, tornando poi ad affrontare il tema dell’obbligatorietà della vaccinazione. Nei motivi del ricorso, la difesa del sottufficiale ha sottolineato come la legislazione non avrebbe previsto, per il caso di sospensione per omesso rispetto dell’obbligo vaccinale, il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare, come riconosciuto nelle ipotesi di sospensione dal lavoro per motivi cautelari o disciplinari. Ma il Tar è stato di diverso avviso.

«La tutela della salute - scrive il giudice - implica anche il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori posti in essere anche nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari. Il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica (allora) in atto». «Appare non condivisibile - si legge ancora - il rilievo del ricorrente, secondo cui l’obbligo vaccinale sarebbe incostituzionale poiché i dati scientifici acquisiti avrebbero dimostrato la inefficacia rispetto alla protezione (totale) dalla malattia. Ed invero, occorre evidenziare come tale obbligo sia comunque conforme a Costituzione, perché i dati scientifici hanno dimostrato come i vaccini de quibus siano idonei a ridurre in modo significativo il contagio con effetti positivi, quindi, sulla protezione dell’intera popolazione».

Il sottufficiale è stato riammesso in servizio dal mese di marzo 2022, da quando cioè è stata disposta l’abrogazione dell’obbligo vaccinale per il personale militare.

«A fronte dell’avvenuto accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale ex lege - conclude la sentenza - la sospensione dal servizio e tutti gli altri ulteriori provvedimenti impugnati disposti dall’amministrazione resistente erano una conseguenza automatica».

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