Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni. La Corte -spiega una nota della Consulta- ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di "dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che –trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024– chiedano di essere aiutate a morire".
"Numerose sue disposizioni hanno però illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale. Più precisamente, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, che direttamente individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024. Secondo la sentenza, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle Regioni è "precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico –in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni– e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale".
"La legislazione regionale, infatti, in riferimento a delicati bilanciamenti, "che attengono essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire 'impossessandosi' dei principi ordinamentali individuati da questa Corte".
L’articolo 4, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "o un suo delegato", in quanto, consentendo la presentazione dell’istanza anche a quest’ultimo, "deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte".
"Incostituzionali -spiega ancora la Consulta- sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione. Ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente, la Corte ha ritenuto che questa disciplina invada la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto coinvolge scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Inoltre, la fissazione di termini stringenti contrasta con i principi fondamentali desumibili dalla legge numero 219 del 2017, che invece "valorizza e promuove la cosiddetta alleanza terapeutica", per cui deve essere "sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati", anche "attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci", "nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito".
"È stato dichiarato incostituzionale anche l’articolo 7, comma 1, che, disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. Nel confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 132 del 2025, la Corte ha ritenuto che la disposizione regionale viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto "non si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima 'determinazione' degli stessi da parte della legislazione regionale".
La dichiarazione di incostituzionalità ha anche riguardato i commi 2, primo periodo, e 3, del medesimo articolo 7. Il primo in quanto "facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell’assetto costituzionale delle competenze, la categoria dei 'livelli essenziali di assistenza'", interferendo quindi su definizioni riservate al legislatore statale. Il secondo laddove prevede che la "persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento".
"In caso di suicidio medicalmente assistito, infatti, "non vi è propriamente alcuna 'erogazione' di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte".
Immuni da censure sono state invece ritenute le altre disposizioni contenute nella legge regionale. La Corte -conclude la nota- ha ritenuto che l’introduzione di una disciplina a carattere organizzativo e procedurale come quella impugnata non possa ritenersi preclusa dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, nei limiti sopra precisati, i principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce della sentenza della Corte.















