BARI - Ferrotramviaria non ha diritto al rimborso di circa 350mila euro per le spese aggiuntive sostenute durante i lavori della metropolitana che collega Bari centrale al quartiere San Paolo (durati quasi un decennio, dalla fine degli anni Novanta al 2008). Lo ha deciso il Tar Puglia che ha chiuso con un rigetto il lungo contenzioso tra la società di trasporto ferroviario e la Regione Puglia. Il progetto dell’opera risale al 1992; quello esecutivo, pari a poco più di 145 miliardi di vecchie lire (75 milioni di euro), fu approvato dal Ministero dei Trasporti a dicembre 1998: metà della spesa con fondi comunitari e l’altra metà con risorse statali.
L’accordo di programma con la Regione per la realizzazione del collegamento ferroviario è stato sottoscritto a dicembre 2002 per l’utilizzo di fondi europei (Por 2000-2006). Il finanziamento complessivamente riconosciuto e rimborsato alla società è stato però di 350mila euro in meno rispetto alla cifra rendicontata. Era stata direttamente la Commissione Europea a sollevare rilievi all’amministrazione regionale sulla ammissibilità di alcune spese. In particolare la Commissione Europea ha rilevato che «le spese relative ai lavori aggiuntivi non previsti dal contratto di lavori iniziale, affidati senza procedura di gara, non siano ammissibili al cofinanziamento. La procedura di attribuzione - si legge nella sentenza del Tar - non è infatti conforme alla direttiva 93/38/CE, perché questi lavori aggiuntivi non rientrano nella categoria dei lavori resi necessari da una circostanza imprevista, ma sono la conseguenza di cambiamenti significativi avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, a causa di studi incompleti e/o di un cambiamento di design». La Commissione, cioè, ha ritenuto non ammissibili al cofinanziamento «le spese relative a lavori aggiuntivi non legati a circostanze impreviste ma piuttosto legati a modifiche progettuali in corso d’opera resesi necessarie a causa di una insufficiente analisi dei bisogni o di studi incompleti in fase progettuale», disconoscendo la relativa spesa. La Regione ne ha preso atto e lo ha messo nero su bianco nel 2012 e di nuovo nel 2018, quando Ferrotramviaria ha rendicontato la spesa finale.
A febbraio 2019 la società di trasporto ferroviario ha impugnato i provvedimenti regionali. Troppo tardi, secondo i giudici. La delibera del 2018, dice il Tar, «è un atto meramente confermativo» di quella del 2012, mai contestata da Ferrotramviaria.