BARI - Rischia di rispondere di danno erariale il Comune di Bari se non conclude entro trenta giorni la procedura per concedere o negare il condono di una veranda abusiva chiesto più di vent’anni fa.
Il contenzioso tra la proprietaria dell’appartamento, un attico in via Amendola, e il condominio da un lato e l’amministrazione dall’altro è finito davanti al Tar e sono i giudici ad aver ordinato ora al Comune di provvedere entro un mese. «In caso di inutile decorso del predetto termine – si legge nella sentenza del Tar - si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della stessa amministrazione con possibili profili di danno erariale».
La vicenda ha inizio a marzo 2004, quando la proprietario dell’appartamento all’ottavo piano di un condominio in via Amendola presentò al Comune una domanda di condono edilizio per la sanatoria di una veranda. Più di nove anni dopo, a ottobre 2013, il Comune rigettò la domanda di condono. La proprietaria non si arrese e a gennaio dell’anno chiese «l’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego ai fini dell’accoglimento della domanda di condono».
Da quel momento, dieci anni fa, la procedura è ferma, con l’amministrazione comunale che dopo aver chiesto la produzione di ulteriori documenti ha tenuto la questione in sospeso per anni senza arrivare alla definizione del procedimento di riesame. A settembre 2023, poi, poiché l’abuso insisteva sulle parti comuni e, a causa della mancata definizione del procedimento, il condominio rischiava di perdere il beneficio fiscale del credito d’imposta previsto per l’esecuzione di opere di manutenzione, il Comune è stato sollecitato a decidere sulla domanda di riesame del diniego di condono. A novembre scorso l’amministrazione ha comunicato al condominio che «la pratica di sanatoria è tutt’ora in corso di definizione per acclarate carenze documentali», con preavviso di rigetto datato 28 marzo 2024.
A questo punto il condominio ha chiesto al Tar di «accertare l’illegittimità dell’inerzia procedimentale, posta in essere dal Comune di Bari, assegnando un termine perentorio per concludere il procedimento». I giudici, nell’accogliere il ricorso dei condominio, evidenziano che «il preavviso di rigetto esplica effetti meramente endo-procedimentali e non vale a definire il procedimento di riesame» e quindi «l’amministrazione comunale è tenuta alla relativa definizione con l’adozione di un provvedimento espresso», spiegando che «l’inerzia del Comune di Bari nel definire il procedimento avviato su istanza di parte appare priva di alcuna giustificazione», sottolineando che «l’amministrazione non può mai restare inerte in relazione ad un procedimento una volta avviato».
E per farlo il Tar ha stabilito un termine di trenta giorni, trascorsi i quali se ne occuperà un commissario con conseguente trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.