In Puglia e Basilicata
La sentenza
13 Maggio 2022
Redazione online
BARI - «Ogni suggestione di natura ideologica o pseudo scientifica» sull'obbligo della vaccinazione anti-Covid «resta meramente irrilevante, costituendo una libera scelta dell’individuo quella di svolgere un’attività alle condizioni di legge o rinunciarvi, se dette condizioni vengono ritenute eccessivamente sacrificative dei propri valori o interessi».
Lo scrivono i giudici del Tar Puglia in due sentenze con le quali hanno rigettato i ricorsi di una infermiera e di una dottoressa dell’Aeronautica militare, entrambe della provincia di Bari, non vaccinate e per questo sospese dal lavoro. I giudici, come hanno fatto in tutti gli altri provvedimenti che hanno riguardato l’obbligo vaccinale, ricordano che «l'introduzione dell’obbligo vaccinale è ragionevolmente giustificata dalla finalità di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza». «La vaccinazione, cioè - continua il Tar - , viene ad essere declinata quale requisito imprescindibile per svolgere l'attività professionale, che deve sussistere inizialmente, ai fini dell’iscrizione nell’albo e deve permanere nel tempo pena la sospensione della professione».
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