fisco e diritti
Accertamenti fiscali e Corte di Strasburgo: i primi effetti concreti della pronuncia CEDU
Non è escluso che l’Ordinanza della Cassazione depositata il 5 febbraio scorso sia la prima di una lunga serie di pronunce dello stesso tenore che la Corte di Cassazione adotterà, in attesa di una modifica nel nostro ordinamento tributario interno
Sono arrivati i primi effetti concreti della pronuncia CEDU sull’orientamento della Corte di Cassazione riconducibili alla nota sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Ferrieri e Bonassisa c. Italia) dell’8 gennaio 2026, in occasione della quale la Corte di Strasburgo ha affermato che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alle indagini bancarie ai fini degli accertamenti fiscali viola l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. In particolare, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 2510/2026, considerata la rilevanza della pronuncia della Corte di Strasburgo, in concomitanza dell’udienza di trattazione tra le parti interessate, ha ritenuto necessario rimettere le parti ad una nuova udienza pubblica, non pronunciandosi sulla questione. Ciò, al fine di consentire il contraddittorio tra le parti, non potendo più prescindere dalla sopravvenuta evoluzione del panorama giurisprudenziale sovranazionale.
Non è escluso che l’epilogo che ha caratterizzato l’Ordinanza N°2510 della Corte di Cassazione possa essere il primo di una lunga serie di pronunce dello stesso tenore non potendo più ignorare, la Suprema Corte di Cassazione, i principi normativi espressi dalla Corte di Strasburgo in ambito comunitario sulle modalità con le quali dovranno essere effettuati gli accertamenti da indagini finanziarie Tra i numerosi motivi segnalati dalla parte ricorrente davanti alla Corte di Cassazione, nel settimo motivo, si richiedeva la disapplicazione dell’art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, poiché in contrasto con l’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e con il Regolamento UE n. 2016/679 e con la Direttiva n. 1995/46/CE. In particolare, veniva segnalato ai giudici di legittimità che la norma in questione, come interpretata dalla stessa Corte di Cassazione, è in contrasto con il diritto dell’Unione in quanto quest’ultimo come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, impone che per la raccolta, il trattamento e l’utilizzo di dati di carattere personale lo Stato ed i suoi organi devono necessariamente: a) ottenere un’autorizzazione da parte di un giudice o di un’autorità terza ed imparziale; b) portare all’autorità che deve concedere l’autorizzazione elementi sufficienti per giustificare l’esame e l’utilizzazione di dati personali di un cittadino; c) tale autorizzazione, deve essere sempre ed immediatamente impugnabile davanti ad un giudice al fine di poter tutelare in sede giudiziale eventuali diritti lesi dagli accertatori. Tutti elementi assenti secondo la Corte di Strasburgo; il che giustifica la disapplicazione dell’art. 32, comma 1 del Dpr n°600/1973 che disciplina nel nostro diritto tributario interno gli accertamenti da indagini finanziarie.
In considerazione dei molteplici motivi eccepiti dalla parte ricorrente, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata, non ha potuto esimersi dall’evidenziare che in data 8 gennaio 2026 è stata pubblicata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in occasione della quale la Corte di Strasburgo ha affermato in modo espresso che il sistema tributario italiano, per quanto attiene alle indagini bancarie condotte dall’Agenzia delle Entrate ai fini degli accertamenti fiscali, viola chiaramente l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Trattandosi nel caso di specie di una decisione sopravvenuta rispetto alla trattazione in pubblica udienza del ricorso in questione, ed essendo la pronuncia della Corte di Strasburgo rilevante ai fini della decisione dello stesso ricorso, la Corte di Cassazione, ha ritenuto necessario fissare una nuova udienza pubblica, al fine di consentire la discussione tra le parti, tenendo conto della evoluzione recente sopravvenuta nel panorama giurisprudenziale comunitario.
Non c’è alcun dubbio sulla rilevanza dell’Ordinanza N°2510 della Suprema Corte di Cassazione depositata il 5 febbraio 2026 poiché si tratta di una pronuncia che concretizza i primi effetti diretti e concreti rinvenienti dalla pronuncia della Corte di Strasburgo che, come più volte segnalato, ha posto l’accento sulla necessità imprescindibile da parte del nostro diritto tributario interno, di «rimodulare» e «rivedere» i criteri normativi attualmente vigenti finalizzati a giustificare l’attivazione di una modalità di accertamento come quello che ha ad oggetto le indagini finanziarie; modalità accertativa particolarmente invasiva e dirompente che pertanto necessita di una regolamentazione chiara e puntuale, precisa e coerente, finalizzata a limitare il potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria e a tutelare maggiormente la posizione del contribuente-correntista, anche e soprattutto, nella fase istruttoria e pre-accertativa durante la quale la normativa interna a vigente nel nostro Paese non prevede alcuna forma di tutela e garanzia in favore del contribuente.
Non è escluso che l’Ordinanza della Cassazione depositata il 5 febbraio scorso sia la prima di una lunga serie di pronunce dello stesso tenore che la Corte di Cassazione adotterà, in attesa di una modifica nel nostro ordinamento tributario interno che sappia recepire i principi espressi in ambito comunitario.