Il caso
Canapa "light", a Taranto scattano i sequestri
La GdF ha denunciato alcuni rivenditori per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti
Nessuno può essere punito se un fatto non è considerato reato da una apposita legge. Il principio della tassatività della legge è uno dei principi fondamentali di ogni democrazia liberale e in Italia ha rilievo Costituzionale. Eppure c'è una vicenda, per ora tutta tarantina, che rischia di mettere in discussione quel principio.
Anche a Taranto il 2018 verrà ricordato - tra le altre cose - per i tanti negozi di canapa legale aperti in vari punti della città, con presenze persino nei negozi automatici aperti 24 ore su 24. La Gazzetta si è occupata del fenomeno quasi un anno fa, quando in città nacque una azienda gestita che da allora esporta in tutta Italia «marijuana di qualità». La vendita della cannabis light, scrivemmo su queste colonne, è legale, perché il valore del Thc (tetraidrocannabinolo, principio psicoattivo della marijuana) oscilla tra lo 0,2 e lo 0,6 per cento, come imposto dalla legge. Entro questo limite, non si può parlare di sostanza stupefacente. Nel giro di pochi mesi, l'azienda in questione è riuscita ad espandersi a macchia d’olio, diventando presente in oltre 70 punti vendita su tutto il territorio nazionale.
Un progetto imprenditoriale – con tanto di via libera della Camera di Commercio sotto la voce «commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche elettronico, di infiorescenze di prodotti derivati dalla canapa» - messo ora improvvisamente a rischio. Poco meno di un mese fa, i finanzieri del comando provinciale hanno effettuato una serie di controlli in alcuni esercizi commerciali che tra le altre cose vendevano i prodotti derivati dalla canapa, sottoponendo a sequestro la merce e denunciando i rivenditori per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. Quel sequestro non è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari Vilma Gilli (così come chiesto dai pubblici ministeri Enrico Bruschi e Mariano Buccoliero) perché i termini erano ormai decaduti ma il magistrato ha comunque emesso un decreto di sequestro preventivo che la settimana prossima sarà valutato dal tribunale del riesame al quale si sono rivolti gli avvocati Claudio Petrone e Federica Spartera, sollecitando la revoca della misura, in assenza di qualsivoglia violazione di legge.
Mentre sul web è sempre più attivo il dibattito sugli effetti mancanti di questo tipo di cannabis, è bene capire quali siano i limiti imposti dalla legge italiana.
Il governo due anni fa ha voluto dare maggior respiro a quello che potenzialmente è un mondo produttivo molto redditizio, come dimostrato dagli Stati Uniti. La legge del 2016 aumenta il range consentito per la coltivazione di canapa legale, pur restando in certi limiti. Nessuna droga legale è stata messa in commercio, insomma, per essere chiari e netti e senza aprire il fronte dell'anti-proibizionismo, una delle tante belle battaglie ideali rimaste purtroppo senza seguito.
Il provvedimento di due anni è risultato essere però molto sintetico, non andando dunque a esplicitare nel dettaglio, e a prova di fraintendimento, il comportamento da seguire in determinate situazioni. Fumare canapa legale e mettersi alla guida ad esempio, è spesso sanzionato dalle forze dell’ordine.
La coltivazione di canapa legale è consentita con l’utilizzo di sementi registrati nell’Unione europea, con contenuto di Thc massimo pari allo 0.6%, un tetto fissato per limitare in maniera quasi totale le proprietà psicoattive.
Secondo lo Stato, le finalità della coltura della canapa sono la coltivazione e trasformazione; lo sviluppo di filiere integrate; l'impiego di semilavorati di canapa provenienti da filiere locali; la realizzazione di opere di bioingegneria, attività didattica, ricerca e bonifica dei terreni; la produzione di alimenti, materie prime, semilavorati e cosmetici innovativi per svariati settori industriali.
Per procedere alla coltivazione non è necessaria alcuna autorizzazione, il che vuol dire non avere il dovere di comunicare nulla alle forze dell’ordine locali. Il coltivatore dovrà però conservare i cartellini della semente acquistata, per un massimo di dodici mesi, così come le fatture, per il periodo previsto dalla norma vigente. In molti si sono però interrogati sulla circolare diramata dal Ministero dell’Interno, a firma del ministro Matteo Salvini, il 20 luglio scorso. Una circolare, va precisato, non ha valore di legge ed è finalizzata ad uso interno (chi non fa parte dei destinatari della stessa, non è tenuto insomma a conoscerne, né tantomeno rispettarne i contenuti: il principio che la legge non ammette ignoranza in questo caso non si può applicare, non essendoci la legge ed essendo invece consentita l'ignoranza).
In poche parole il testo della circolare dice che qualsiasi tipologia di canapa messa in commercio con quantità di Thc superiori allo 0,5% deve essere considerata sostanza stupefacente e quindi trattata «sulla base del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti (legge 309 del ‘90) e del perimetro sanzionatorio della normativa antidroga». Testo Unico che, va ricordato, non fa differenza tra droghe leggere e pesanti, mettendo quindi in brutte acque chi detiene e commercializza sostanze che vengono considerate stupefacenti, come, a partire da questa circolare, sarà considerata la canapa con lo 0,5% di Thc.