Il caso
La sentenza della Consulta sul terzo mandato salva Mazzotta: il capogruppo di FI non è più incompatibile
Il consigliere salentino è imputato in un processo in cui la Regione è parte civile: in base alle vecchie norme rischiava di decadere. Ma la Corte costituzionale ritiene che si applichino i nuovi principi
Il «no» della Consulta al terzo mandato in Campania ha salvato Paride Mazzotta dalla decadenza. È in base a quella sentenza della Corte costituzionale, infatti, che la costituzione di parte civile della Regione nei confronti di un suo consigliere non ne determina (più) l’incompatibilità, perché le disposizioni in materia contenute nella legge attuativa della riforma del Titolo V devono essere considerate autoapplicative. È questo in sintesi il contenuto del parere che l’ufficio legislativo del Consiglio regionale ha espresso sul caso di Mazzotta, capogruppo di Forza Italia, imputato in un procedimento penale in cui la Regione è parte civile, ed oggetto di una segnalazione di incompatibilità da parte del primo dei non eletti, Antonio Raone.
Sulla base di questo parere ieri, nella seduta di insediamento, il Consiglio regionale ha convalidato l’elezione di Mazzotta, non ritenendo di dover avviare nei suoi confronti il procedimento di contestazione dell’incompatibilità previsto dalla legge.
Mazzotta è imputato a Lecce, insieme ai suoi familiari (tra cui il padre Giancarlo ex sindaco di Carmiano), per una presunta truffa relativa ai contributi Pia Turismo destinato alla ristrutturazione del resort Barone di Mare di Torre dell’Orso. La Regione si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento da 6 milioni.
In base alla legge ordinaria vigente la costituzione di parte civile nei confronti del consigliere regionale è causa di incompatibilità. Tuttavia, ha osservato il Legislativo, la sentenza 65/2025 della Consulta ha ritenuto che la legge 165/2004 attuativa della riforma del Titolo V abbia contenuto obbligatorio e non subordinato al recepimento nell’ordinamento regionale. È insomma sufficiente, secondo il parere, che nella legge elettorale pugliese in materia di incompatibilità ci sia un richiamo generico alle altre norme vigenti in materia. Questo consente di ritenere, come prevede la 165, che la costituzione di parte civile costituisca incompatibilità solo quando è promossa dal consigliere regionale, oppure se il consigliere è oggetto di richiesta di risarcimento a seguito di sentenza definitiva. La questione potrà eventualmente essere riproposta davanti al Tribunale civile.