L'intervista
«Vendola è incompatibile, la decadenza sarebbe inevitabile». L'avvocato: ma la legge potrebbe essere incostituzionale
Intervista all'amministrativista Lorusso: «C'è una disparita normativa tra consigliere comunale e regionale, andava sanata per tempo»
«La lite pendente è una causa di incompatibilità. Le cause di incompatibilità vanno rimosse, ma in questo caso il candidato non può rimuoverla: è questo il problema che ci troviamo di fronte». Nel 2023 l’avvocato amministrativista barese Felice Eugenio Lorusso ha difeso l’assessore Gianni Stea nel procedimento per incompatibilità concluso con una sentenza della Corte d’appello di Bari che ha ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo che l’esponente civico avesse sanato il debito contratto nei confronti della Regione. Ma nel caso di Vendola, fa notare Lorusso, la questione è diversa oltre che molto più delicata: «La norma di legge che prevede questo tipo di incompatibilità - dice - secondo me è a forte rischio di incostituzionalità».
Il consigliere regionale nei cui confronti è stata avanzata costituzione di parte civile da parte della Regione è incompatibile?
«Sì. La questione nasce dal fatto che l’articolo 3 della legge 154/1981 fu modificato con l’approvazione del Testo unico degli enti locali tranne che per la parte riguardante i consiglieri regionali, che quindi rimane in vigore. Quindi sì, a differenza di quanto accade per i consiglieri comunali, per i consiglieri regionali parrebbe non esserci dubbio. D’altra parte, altrimenti, per quale motivo Vendola non si costituì nei confronti di Decaro?».
Quale è la sua valutazione della posizione di Vendola dal punto di vista giuridico?
«Che la situazione sia curiosa e ci sia disparità di trattamento tra consiglieri regionali e comunali non c’è dubbio. Ma io la sicurezza di affrontare la battaglia così non ce la avrei».
Perché definisce la situazione curiosa?
«Perché la legge mette nelle mani dell’avversario politico la possibilità di creare artificiosamente una lite, non lasciando all’interessato la possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità. In questo caso infatti la causa di incompatibilità non è rimuovibile ad nutum. La norma secondo me da questo punto di vista è fortemente sospetta di incostituzionalità, perché la tua incompatibilità diventa oggetto di diritto potestativo da parte dell’ente in cui ti candidi».
Non c’è nessuna soluzione, a parte la revoca della costituzione di parte civile?
«La Regione Puglia avrebbe dovuto modificare la sua legge elettorale sulla base dei principi contenuti nella legge 165/2004 emanata all’indomani della modifica del Titolo V della Costituzione, escludendo la costituzione di parte civile dai motivi di incompatibilità così come sarebbe possibile secondo l’articolo 3. Non avendolo fatto per tempo, la situazione resta quella».