il gasdotto
Tap, Tar Lazio respinge i ricorsi dei Comuni di Melendugno e Lizzanello
Si chiedeva annullamento progetto approvato in via definitiva
ROMA - Sono stati respinti dal Tar del Lazio i ricorsi proposti nel 2018 dai Comuni di Melendugno e Lizzanello per chiedere l’annullamento del decreto del maggio 2018 con il quale il Direttore Generale per la Sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato in via definitiva il progetto del «Gasdotto denominato Interconnessione TAP» presentato da Snam Rete Gas, autorizzandone la costruzione e dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Con il ricorso in esame s'impugnavano il decreto di autorizzazione, la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi, il rendiconto della riunione tenutasi a dicembre 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le dichiarazioni rese in quella sede dagli Enti intervenuti. A sostegno della domanda erano stati formulati una serie di motivi di diritto, ovvero: il fatto che il Mise non avrebbe tenuto nella debita considerazione il dissenso espresso da sei Comuni e dalla Regione Puglia; il fatto che non è stato attivato il "meccanismo di composizione del dissenso"; la non valutazione della deliberazione di Consiglio comunale in cui si era dato atto della mancanza di conformità urbanistica del progetto e delle ragioni di contrarietà dell’opera.
Secondo il Tar, tra l’altro, dalla documentazione in atti "risulta provato» che il Mise «oltre a raffrontare i pareri contrari (espressi anche da Comuni risultati assenti alla riunione) con i pareri favorevoli - si legge in una delle sentenze - ha richiamato le valutazioni e le risultanze della riunione di Conferenza di servizi"; il giudizio espresso «è dunque stato articolato sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo, dando prevalenza, seguendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, a quegli interessi in grado di incidere più significativamente sull'esito del procedimento».
Quanto al comportamento della Regione, per i giudici amministrativi «o la Regione esprime un diniego alla richiesta di intesa dell’amministrazione procedente» oppure «mantiene un comportamento inerte"; e nel caso specifico «il comportamento della regione può ben essere definito inerte». Per il resto il Tar ha confermato la regolarità delle valutazioni compiute dall’Amministrazione.