Il punto
La telemedicina: innovazione a servizio della sanità
In Puglia, sebbene non siano state ancora definite delle linee di indirizzo generali per l’attivazione sistematica di servizi di telemedicina, sono diversi i progetti sperimentali che sfruttano le nuove tecnologie
Lo scoppio della pandemia da SARS-CoV-2 ha messo in luce l’esigenza di una presa in carico del paziente che non si esaurisca entro gli spazi fisici in cui usualmente è relegata secondo le tradizionali procedure mediche. Negli ultimi tempi, abbiamo assistito, infatti, a una massiva attivazione degli strumenti di telemedicina, intesa come una modalità di erogazione di servizi sanitari a distanza, attraverso l’utilizzo di dispositivi digitali, internet, software e reti di telecomunicazione.
Secondo la “Mappatura delle esperienze di telemedicina sul territorio nazionale in coerenza con quanto definito nelle linee di indirizzo in materia di telemedicina” (n.d.r.: le Linee d’indirizzo nazionali per la telemedicina emanate nel 2014), le esperienze di telemedicina attive sul territorio nazionale nell’anno 2018 sono state 282. Le Regioni più virtuose sono risultate Sicilia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. L’ambito specialistico nel quale maggiormente si è fatto utilizzo dei servizi di telemedicina è quello della cardiologia (43%).
E in Puglia? Sebbene non siano state ancora definite delle linee di indirizzo generali per l’attivazione sistematica di servizi di telemedicina, sono diversi i progetti sperimentali che sfruttano le nuove tecnologie per finalità di cura, tra cui un’applicazione per la cura dei pazienti affetti da demenza (progetto “Care2Dem”), teleconsulti per i pazienti affetti dal Parkinson (Rete Parkinson dell’ASL di Lecce), telemonitoraggio dei pazienti con pacemaker e defibrillatori attraverso un dispositivo chiamato “Smart Spot” (reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Casarano) e così via. Da ultimo, si segnala il progetto avviato dalla ASL di Bari in collaborazione con la Protezione civile per il monitoraggio da casa delle condizioni di salute dei pazienti affetti da Covid-19.
Ad ogni modo, la diffusione della telemedicina nel nostro Paese è ancora piuttosto lenta, in ragione di una certa resistenza dei professionisti sanitari all’utilizzo delle tecnologie per finalità di cura, nella misura in cui queste modificano – almeno in parte – la relazione di cura tra medico e paziente, nonché in virtù del gravoso problema dell’analfabetismo digitale.
A conferma della necessità di fornire indicazioni uniformi, a livello nazionale, per l’erogazione delle prestazioni sanitarie a distanza, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina del 27 ottobre 2020. Invero, in Italia c’era stato un precedente tentativo di regolamentazione con le Linee di indirizzo nazionali in telemedicina, sancite in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014, mai applicate a livello operativo.
Le indicazioni del 2020 e le linee guida del 2014 rappresentano, unitamente considerate, il perimetro normativo entro il quale la telemedicina può trovare applicazione e, in particolare, le indicazioni approvate lo scorso dicembre definiscono anche le modalità di rendicontazione e tariffazione (uno dei motivi di resistenza alla telemedicina dipendeva proprio dal problema della rimborsabilità delle prestazioni così erogate).
Dal punto di vista giuridico, merita attenta considerazione la tutela della privacy dei pazienti. In base al Regolamento (UE) 2016/679 (noto come “GDPR”), i dati relativi alla salute rientrano nelle categorie particolari di dati personali, il cui trattamento è, in linea di massima, vietato, a meno che non ricorra una delle condizioni previste dall’articolo 9, paragrafo 2, GDPR. L’attivazione di un qualsiasi servizio di telemedicina necessita, pertanto, di un’adesione preventiva del paziente, accompagnata da una puntuale informativa riguardante anche il trattamento dei dati personali, in armonia con quanto previsto dal GDPR. Essenziale appare anche l’individuazione delle responsabilità previste dal Regolamento, con l’identificazione, in particolare, del titolare del trattamento, tenuto a una serie di importanti obblighi, anche in materia di cyber sicurezza.
Le difficoltà connesse all’utilizzo delle tecnologie e gli obblighi in tema di tutela della privacy potrebbero avere l’effetto di disincentivare la telemedicina; tuttavia, prevedere la possibilità di curare i pazienti a distanza, senza che tale modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie si sostituisca a quella ordinaria, significa ottimizzare le risorse e, soprattutto, garantire continuità nelle cure: ciò contribuisce a rassicurare il paziente e, di conseguenza, non fa che rafforzare l’imprescindibile relazione di fiducia tra il medico e il suo assistito.
* Deloitte Legal Bari Dipartimento di Corporate Compliance