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Urne aperte per il referendum sulla giustizia dalle 7 alle 23, ecco come si vota. C'è tempo anche domani fino alle 15
In Puglia hanno diritto a votare 3,1 milioni di cittadini su 4.032 sezioni, in Basilicata 432mila su 683 sezioni. Risultato valido qualunque sia il numero di elettori
Domenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà il referendum confermativo della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Si tratta di un referendum che prescinde dal quorum. Il che significa che la consultazione popolare è valida al di là di quanti elettori si recheranno alle urne e dunque si procede al conteggio dei voti indipendentemente dalla partecipazione. Una caratteristica, questa, che lo distingue dal referendum abrogativo, con il quale si decide invece se abrogare o meno una legge, e per il quale è conditio sine qua non il raggiungimento del quorum per la sua validità (almeno il 50% più uno degli aventi diritto deve recarsi a votare).
Al referendum potranno partecipare circa 51,4 milioni di elettori, di cui 45,9 milioni in Italia e circa 5,4 milioni all'estero. In Puglia sono chiamati alle urne 3.173.407 cittadini su 4.032 sezioni, in Basilicata 432.962 cittadini su 683 sezioni. I seggi sono aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.
Con il referendum sulla giustizia sarà sufficiente anche un solo voto in più dei favorevoli alla riforma o di quelli contrari per confermare o meno la modifica di 7 articoli della Carta (gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110). Il referendum confermativo è disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione.
COSA DICE IL QUESITO
La scheda elettorale contiene un unico quesito: confermare o respingere la legge costituzionale sulla riforma della magistratura approvata dal Parlamento. Ecco il testo completo: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104,105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?». Nel dettaglio, la riforma interviene su diversi aspetti dell'organizzazione della giustizia, in particolare: introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (giudici) e requirenti (pubblici ministeri); prevede la creazione di due distinti Consigli superiori della magistratura (Csm), uno per ciascuna funzione; istituisce una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati; modifica i meccanismi di autogoverno della magistratura, anche attraverso nuovi criteri di selezione. Queste le novità nel dettaglio.
DUE CSM: vengono previsti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
COMPOSIZIONE E SORTEGGIO: una delle principali innovazioni relativa ai due organi di autogoverno della magistratura riguarda la loro composizione. La presidenza di entrambi i Csm è attribuita al presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti di ciascuno dei Csm sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
ALTA CORTE DISCIPLINARE: altra novità riguarda l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti che requirenti. L'organo è composto da 15 giudici così selezionati: 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica; 3 componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti; 3 componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti. Il presidente dell'Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento. Si prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell'Alta Corte dinnanzi all'Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza. I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
I PRECEDENTI REFERENDUM COSTITUZIONALI
L'Italia ha una storia lunga di consultazioni popolari. A partire dalla chiamata alle urne dei cittadini il 2 giugno del 1946 per scegliere la forma istituzionale dello Stato, monarchia o Repubblica, fino al referendum del 22 e 23 marzo per far decidere ai cittadini se confermare o meno la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati.
Dal lontano '46 gli elettori finora sono stati chiamati ad esprimersi su ben 77 quesiti referendari, di cui 72 abrogativi, 1 consultivo e quattro costituzionali (che diventano 5 con quello che si domenica 22 e lunedì 23). La prima consultazione popolare su una modifica della Costituzione si è svolta nell'ottobre del 2001, quando gli elettori furono chiamati a confermare o meno la riforma voluta dal centrosinistra del Titolo V della Costituzione, per dare più poteri e competenze alle Regioni. Il presidente del Consiglio era Giuliano Amato. La riforma fu approvata dal Parlamento nell'ultimo scorcio della XIII Legislatura, poco prima della vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni del 2001. Al referendum prevalsero i Sì e la modifica della Carta fu quindi confermata. Nel giugno del 2006 si è svolto il referendum sulla cosiddetta Devolution, la riforma voluta dal centrodestra, che puntava ad introdurre un Senato federale e a conferire alle Regioni competenze esclusive su sanità, scuola e polizia locale. La riforma fu bocciata dai cittadini, con la vittoria dei No. In occasione del referendum il presidente del Consiglio in carica era Romano Prodi, mentre era Silvio Berlusconi quando la riforma fu approvata dal Parlamento nel 2005, ma la consultazione popolare si tenne solo dopo le elezioni politiche del 2006, che videro la vittoria del centrosinistra.
Dieci anni dopo, nel 2016, gli elettori sono stati nuovamente chiamati ad esprimersi su una riforma della Costituzione, voluta dal centrosinistra con il premier Matteo Renzi. La riforma prevedeva il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione del Titolo V e la soppressione del Cnel. La vittoria del No fu netta ed ebbe come diretta conseguenza, come da lui stesso preannunciato, le dimissioni di Renzi.
Nel settembre del 2020 si è svolto il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, voluta dal governo «giallorosso», presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al suo secondo mandato. Il Sì vinse a larghissima maggioranza.