La sentenza che fa discutere

Bari, dopo il divorzio la sua «ex» pignora il reddito di cittadinanza

Giovanni Longo

Un cittadino non abbiente del Nord Barese dovrà versare 360 dei complessivi 859,67 euro che gli passa lo Stato

BARI - Non solo il reddito di cittadinanza è pignorabile nel caso in cui il coniuge separato non versi l’assegno di mantenimento alla ex moglie. Ricorrendo circostanze e presupposti, si può ordinare all’Inps il pagamento diretto, in tutto o in parte, del tanto agognato sostegno economico. Un cittadino del Nord Barese dovrà farsene una ragione: 360 euro dei complessivi 859,67 centesimi che gli paga lo Stato, saranno trattenuti ogni mese dall’ente che provvederà a versarli alla ex moglie. A stabilirlo, il Tribunale civile di Trani che, con ordinanza, ha accolto il ricorso della donna, assistita dall’avvocato barese Cinzia Petitti direttore della rivista telematica www.dirittoefamiglia.it. La ricorrente, titolare di un assegno di contribuzione al mantenimento delle due figli minori, lamentava l’inadempimento da parte del suo ex marito che, a suo dire, non versava il mantenimento stabilito. E per questo, chiedeva al giudice di ordinare all’Inps il versamento diretto.

Anzitutto, per il Tribunale di Trani il reddito di cittadinanza può essere utilizzato per «i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo famigliare». Non siamo, dunque, di fronte a un «tesoretto» che il percettore del sostegno economico può blindare, non rientrando tra i crediti impignorabili. Tante le ragioni che inducono il giudice a concludere in questa direzione: «l’assenza nel testo del decreto di qualunque riferimento alla natura alimentare del reddito di cittadinanza, anzi da escludersi alla luce della platea di soggetti deboli esclusi dal novero dei beneficiari, tra i quali ad esempio, gli inabili al lavoro»; «il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione»; la stessa definizione della misura pensata «contro la povertà, la diseguaglianza e l’esclusione sociale», recita la legge, che vale «a garanzia del diritto al lavoro»; la natura eccezionale dei divieti di pignorabilità. Insomma, non ci sono ragioni logiche e giuridiche tali da «escludere l’ammissibilità dell’ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato all’altro, inadempiente agli obblighi scaturenti dalla separazione». Anzi, a dirla tutta, «l’ordine di pagamento diretto può essere emesso per l’intera somma dovuta dal terzo». Insomma, al povero ex marito è andata anche bene. Se il giudice della separazione avesse stabilito una somma superiore per il mantenimento, si sarebbe potuto pignorare l’intero reddito di cittadinanza. Che l’Inps versi mensilmente alla ex moglie 360 euro prelevandoli direttamente dal reddito di cittadinanza dell’ex marito inadempiente, allora. L’ordine è del Tribunale di Trani.

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