Calcio
Tar Lazio congela ammissione Cerignola in serie C
Accolto il ricorso di Figc che chiedeva la sospensiva della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso di Figc che chiedeva la sospensiva della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, con la quale il Cerignola veniva riammesso in serie C.
La trattazione nel merito del ricorso è stata fissata per il 9 settembre, oltre l’avvio del campionato di Lega Pro fissato per il 25 agosto, e che dunque al momento rimane su tre gironi da 20 squadre ciascuno
Il Cerignola non era stato ripescato in C perchè l’impianto non era stato ritenuto a norma: il suo ricorso contro la decisione Figc era stato accolto dal Collegio di garanzia, che di fatto aveva riammesso al campionato della Lega Pro il club pugliese. Ora la «sospensiva» del Tar congela la situazione, con la serie C a 60 squadre.
Restano fissati i calendari della Coppa Italia e dei campionati di Serie C di calcio. L’ha deciso con un decreto monocratico provvisorio e urgente il presidente della prima sezione ter del Tribunale amministrativo del Lazio, Riccardo Savoia. Fissata il 9 settembre prossimo l’udienza per la valutazione collegiale - seppure in camera di consiglio - del ricorso proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per chiedere la sospensione dell’efficacia delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni con le quali, in accoglimento di due ricorsi promossi dall’Audace Cerignola contro il mancato ripescaggio, ha riammesso il club pugliese al campionato che ha già stilato i suoi gironi e il suo calendario, diventando a 61 squadre complessive.
Il Tar, ritenendo necessario «valutare da un lato la conservazione dell’efficacia del provvedimento impugnato e dell’interesse della società calcistica, in ragione del pregiudizio sportivo ed economico, dall’altro la necessità di rinnovata confezione dei calendari e valutazione degli incontri già disputati e da disputare fino alla data della cognizione collegiale», ha ritenuto che «essendo il precipuo fine cautelare quello del mantenimento della res litigiosa adhuc integra, tale effetto, nella specie, si realizza solo con l’accoglimento della domanda di paralisi interinale, restando fissati i calendari della Coppa Italia e dei campionati, il cui regolare svolgimento costituisce l’interesse prevalente da apprezzare nella presente fase».